Stato di bisogno nel caporalato: valutazione individuale e irrilevanza della regolare assunzione (Cass. pen. n. 31546/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno richiesto dall’art. 603-bis cod. pen. non va inteso come stato di necessità tale da annientare in modo assoluto ogni libertà di scelta, bensì come situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il mero bisogno di lavorare per soddisfare le esigenze di vita quotidiana non è indicativo della grave difficoltà, altrimenti chiunque si trovi senza lavoro verserebbe in stato di necessità. Lo stato di bisogno va scrutinato in relazione a ciascun lavoratore, con valutazione della concreta situazione di fatto, comprese le condizioni personali e ambientali. È errato escluderlo in ragione della regolare assunzione e della prospettiva di ricorso agli strumenti di assistenza sociale in caso di licenziamento, poiché il licenziamento dipende da decisione unilaterale del datore di lavoro e la misura del beneficio è inferiore alla retribuzione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ha annullato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di indagati per il reato di cui agli artt. 81, 110, 603-bis, comma 1, n. 2), cod. pen., ritenendo insussistente lo stato di bisogno. La sentenza rescindente aveva ritenuto un grave quadro indiziario in relazione alla condotta di sfruttamento della manodopera, per avere gli indagati imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni di lavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo un monte orario superiore a quello retribuito, non riconoscendo emolumenti per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale e omettendo la corresponsione della tredicesima e quattordicesima mensilità, ma aveva ritenuto carente la motivazione in punto di approfittamento dello stato di bisogno, annullando sul punto con rinvio.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva escluso lo stato di bisogno in ragione della regolare assunzione dei lavoratori, del possesso di autovetture vetuste e della disponibilità di un alloggio. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha premesso che l’uso della congiunzione nella norma dell’art. 603-bis cod. pen. implica che alle condizioni di sfruttamento della manodopera debba accompagnarsi l’approfittamento dello stato di bisogno. Ha richiamato l’orientamento secondo cui lo stato di bisogno non va inteso come stato di necessità tale da annientare in modo assoluto ogni libertà di scelta, bensì come situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Ha precisato che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfare le esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della grave difficoltà, altrimenti chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in stato di necessità. Lo stato di bisogno va valutato con riguardo alle singole situazioni di fatto, comprese le condizioni personali e ambientali, quali la consistenza familiare, la situazione ambientale e la bassa professionalità del lavoro, e va scrutinato in relazione a ciascun lavoratore.
La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata è manifestamente illogica e contraria al dictum di annullamento. Ha escluso lo stato di bisogno in ragione della regolare assunzione, elemento che attiene alla condotta di sfruttamento, profilo non oggetto di annullamento e pertanto coperto da giudicato, e ha reso una motivazione che ha escluso lo stato di bisogno dei lavoratori in modo generalizzato, senza confronto con la specifica situazione di ciascuno e sul rilievo della disponibilità di un alloggio e di mezzi propri. La Corte ha ritenuto errato escludere lo stato di bisogno in conseguenza della regolare assunzione e della prospettiva di ricorso agli strumenti di assistenza sociale in caso di licenziamento o di dimissioni per giustificata causa oggettiva: il licenziamento dipende da una decisione unilaterale del datore di lavoro, mentre le dimissioni per giustificato motivo oggettivo onerano il lavoratore della dimostrazione delle condizioni che hanno legittimato la risoluzione. Ha inoltre osservato che la durata massima del beneficio è di due anni ed è pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei quattro anni precedenti, che la misura è inferiore alla retribuzione e che la stessa è calcolata sulle retribuzioni ufficialmente corrisposte, con la conseguenza che in caso di retribuzioni non dichiarate il danno in prospettiva non esclude lo stato di bisogno.
La Corte ha quindi concluso che l’ordinanza impugnata non motiva la sussistenza dello stato di bisogno e non individua, per ciascun lavoratore, la situazione di grave difficoltà necessaria per integrarlo. Ha annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p., precisando che, superato positivamente lo scrutinio dello stato di bisogno, il giudice del rinvio dovrà dare conto della sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
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Nota della Redazione
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