Sanzione disciplinare di corpo e fumus boni iuris: rigetto cautelare (TAR Basilicata n. 17 del 25.02.2026)
La domanda cautelare è respinta perché il ricorso è prima facie infondato: la sanzione disciplinare è suffragata da elementi istruttori che rendono persuasivo l’addebito, e il provvedimento appare immune dai dedotti vizi procedimentali e motivazionali.