Surrogazione del verificatore e reviviscenza del giudizio di non anomalia dell’offerta (TAR Basilicata n. 98 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La surrogazione dell’organo verificatore è disposta dal giudice amministrativo quando l’ente originariamente incaricato abbia perso, per sopravvenute vicende organizzative interne, la legittimazione a svolgere l’incarico, purché la sostituzione avvenga nel rispetto del contraddittorio e con la fissazione di un quesito istruttorio che delimiti l’ambito dell’accertamento. L’istruttoria demandata al verificatore deve avere ad oggetto la verifica della logicità, ragionevolezza e congruità del giudizio di non anomalia dell’offerta aggiudicataria, con particolare riguardo ai costi degli automezzi, delle attrezzature, degli oneri di conferimento/smaltimento e dei costi di realizzazione degli ecopunti, anche in relazione alla correttezza delle regole tecniche adottate.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, disposta in favore del RTI composto da due società cooperative, del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana indetto dal Comune di Rionero in Vulture. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva già disposto un incombente istruttorio mediante verificazione, affidato al Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Potenza. La verificatrice, con atto successivo, ha rappresentato di non rivestire più la carica di Presidente dell’ente a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, richiamate le proprie ordinanze n. 486/2025 e n. 575/2025, ha preso atto che l’incarico di verificazione era stato conferito alla verificatrice nella qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine dei dottori commercialisti di Potenza, qualità ormai cessata. Considerato che le attività di verificazione non avevano ancora avuto inizio, essendosi svolta soltanto una riunione di insediamento, il Collegio ha ritenuto di dover procedere alla surrogazione dell’ente incaricato, individuando in suo luogo l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.
Il Tribunale ha confermato l’ambito della verificazione, precisando che il verificatore potrà accedere a tutti gli atti del giudizio, estrarne copia e richiedere alle parti ogni documentazione utile. Il quesito istruttorio è stato formulato al fine di accertare la logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria sottesa al giudizio di non anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria, con specifico riguardo ai costi degli automezzi, delle attrezzature, degli oneri di conferimento e smaltimento e dei costi di realizzazione degli ecopunti, come individuati nel ricorso e nei motivi aggiunti.
Il Collegio ha inoltre stabilito che le parti saranno avvertite delle operazioni con un preavviso di almeno dieci giorni e potranno avvalersi di propri consulenti di fiducia, garantendo così il contraddittorio. È stato fissato il termine per il deposito dell’elaborato peritale definitivo ed è stato determinato un anticipo sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente, con applicazione degli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm. La trattazione dell’affare è stata rinviata alla pubblica udienza del 27 maggio 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.