Cessazione della materia del contendere e natura satisfattiva dell’autotutela (TAR Basilicata n. 85 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo opera quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, adotta un provvedimento che risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, come nel caso dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato. L’annullamento d’ufficio, avendo efficacia ex tunc, determina la rimozione dell’atto lesivo dall’ordinamento giuridico e priva di consistenza l’interesse al suo annullamento giurisdizionale. La circostanza che l’amministrazione non abbia ancora adottato un nuovo provvedimento espresso sull’istanza del privato non incide sulla natura satisfattiva dell’autotutela rispetto all’interesse oppositivo, né configura una situazione di silenzio-inadempimento quando l’originaria istanza sia stata comunque definita da un provvedimento espresso, ancorché negativo.
Il Fatto
La titolare di una farmacia ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la sua istanza volta a ottenere l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai clienti dell’esercizio. Accolta l’istanza cautelare per il dedotto difetto di partecipazione procedimentale, il giudice ha disposto il riesame del diniego. Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, depositando in giudizio l’atto di ritiro. La ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sostenendo che l’annullamento non fosse satisfattivo, perdurando l’illegittimità del silenzio sull’istanza originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando il consolidato orientamento secondo cui essa opera quando la successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come nell’ipotesi dell’annullamento in autotutela degli atti gravati. L’atto di ritiro, producendo effetti ex tunc, ha eliminato dall’ordinamento il provvedimento lesivo, rendendo inutile la pronuncia di annullamento.
Il Tribunale ha quindi confutato la tesi della ricorrente circa la permanenza di un’ipotesi di silenzio-inadempimento. Il diniego impugnato costituiva proprio l’atto espresso che aveva definito l’istanza del 13 agosto 2025, sia pure negativamente, e pertanto non si era mai configurata un’inerzia dell’amministrazione, che aveva risposto nei termini di legge.
Quanto alla mancata adozione di un nuovo provvedimento espresso dopo l’autotutela, il Collegio ha precisato che tale circostanza non incide sulla natura satisfattiva dell’annullamento rispetto all’interesse oppositivo azionato, residuando in capo alla deducente la possibilità di attivare i rimedi processuali previsti dall’ordinamento ove ne sussistano i presupposti. La declaratoria di cessazione è stata accompagnata dalla condanna alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione forfettaria e distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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