La scoperta con metal detector non è mai fortuita (TAR Sardegna n. 2 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scoperta fortuita di beni culturali, ai sensi degli artt. 90, 92 e 93 d.lgs. n. 42/2004, presuppone un ritrovamento avvenuto «per caso», non previsto né prevedibile. L’uso del metal detector in un’area di possibile interesse archeologico costituisce elemento sintomatico di un’attività teleologicamente orientata alla ricerca, che esclude il carattere fortuito del rinvenimento, a prescindere dall’effettivo contributo causale dello strumento alla scoperta. Grava sullo scopritore l’onere di allegare oggettivi elementi atti a dimostrare la natura casuale del ritrovamento, non potendo l’amministrazione fondare il diniego su un automatismo derivante dalla mera circolare ministeriale. I termini procedimentali indicati dalla circolare ministeriale n. 29/2021 hanno natura ordinatoria, ove non qualificati come perentori.
Il Fatto
Il ricorrente, durante un’immersione lungo la costa, rinveniva sul fondale marino un deposito di monete di bronzo romane e reperti ceramici, utilizzando un rilevatore di metalli. Lo scopritore denunciava tempestivamente il ritrovamento alle autorità competenti e chiedeva il riconoscimento del premio previsto dagli artt. 92 e 93 d.lgs. n. 42/2004.
L’amministrazione, con provvedimento motivato, rigettava l’istanza sul rilievo che l’uso del metal detector implicasse una «esplicita intenzionalità di ricerca», richiamando la circolare ministeriale n. 29 del 2021. Il ricorrente impugnava il diniego e le note presupposte, deducendo la violazione degli artt. 90, 92 e 93 del Codice dei beni culturali e l’illegittimità della circolare nella parte in cui esclude la qualifica di fortuiti i ritrovamenti effettuati con metal detector.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel respingere il ricorso, ha richiamato le coordinate ermeneutiche del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 207/2024, secondo cui la scoperta fortuita è un ritrovamento che avviene «per caso» e come tale non era previsto o prevedibile. La fattispecie concreta, tuttavia, non integrava tale ipotesi, in quanto il ricorrente aveva portato con sé un rilevatore di metalli, strumento notoriamente non ricompreso tra quelli utilizzati per immersioni amatoriali.
Il Collegio ha valorizzato le dichiarazioni rese dallo scopritore nel verbale di consegna dei reperti, ove questi aveva affermato di fare «verifiche con un metaldetector», e la circostanza, non contestata, che il padre del ricorrente avesse da tempo conoscenza di una dispersione di reperti ceramici nell’area. Tali elementi oggettivi inducevano a ritenere l’attività teleologicamente orientata al rinvenimento di beni culturali, rendendo la scoperta il risultato di una complessa attività di ricerca.
Quanto alla censura relativa alla circolare n. 29/2021, il TAR ha escluso che l’amministrazione avesse applicato un automatismo: il diniego risultava fondato su una valutazione concreta della condotta del ricorrente, che non aveva addotto alcuna motivazione circa la decisione di portare con sé lo strumento. La mancata produzione di elementi idonei a superare la presunzione di intenzionalità della ricerca rendeva legittimo il provvedimento impugnato.
Il Collegio ha inoltre escluso la contraddittorietà tra gli atti procedimentali, rilevando che la relazione di servizio non aveva affatto «appurato» la natura fortuita del ritrovamento, e ha ritenuto i termini procedimentali di natura ordinatoria, non essendo espressamente qualificati come perentori né essendo previste conseguenze per il loro mancato rispetto. La complessità della vicenda ha infine giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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