Cessazione della materia del contendere per pagamento del giudicato avvenuto dopo la notifica del ricorso (TAR Abruzzo n. 72 del 12.02.2026)
In sede di ottemperanza, il pagamento del credito liquidato dal giudicato, avvenuto dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite per aver dato esecuzione solo a seguito della proposizione del ricorso.