Accesso ai documenti e dichiarazione di inesistenza: onere probatorio del richiedente (TAR Sardegna n. 586 del 27.03.2026)
L’amministrazione è tenuta a dichiarare formalmente, sotto la propria responsabilità, la non detenzione del documento. L’inesistenza del documento, ove attestata, costituisce limite all’accesso ex art. 2697 c.c., con onere della prova a carico del richiedente.