Querelante assente all’udienza predibattimentale: non è remissione tacita della querela (Cass. pen. Sez. II n. 15634 del 29.04.2026)
La remissione tacita ex art. 152, comma 3, n. 1, c.p. scatta solo se il querelante non compare all’udienza a cui è citato come testimone. All’udienza predibattimentale non c’è istruttoria: l’assenza della persona offesa non estingue il reato, anche se l’avviso lo diceva.