Estorsione contrattuale: è reato costringere a vendere a chi indica l’agente, anche senza perdita economica (Cass. pen. Sez. I n. 13105 del 09.04.2026)
Nell’estorsione contrattuale l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella costrizione della vittima a un rapporto negoziale non voluto: chi è obbligato a vendere un bene a un terzo indicato dall’agente subisce un danno alla propria autonomia negoziale, anche se non perde denaro.