Inammissibile l’ottemperanza se il giudicato è già stato eseguito prima della notifica del ricorso (TAR Puglia n. 985 del 02.07.2026)
È inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso per ottemperanza proposto dopo che l’Amministrazione ha già integralmente eseguito la sentenza passata in giudicato, ancorché la notifica del ricorso sia successiva all’adempimento.