La prosecuzione del giudizio sospeso deve passare dal regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. III n. 23054 del 23.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il regolamento necessario di competenza che non mira a rimuovere la sospensione del giudizio ma solo a correggere la motivazione del provvedimento. La parte che intenda lamentare la violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. per essere stata la sospensione disposta ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. deve proporre direttamente il regolamento di competenza, essendo il mancato esercizio del potere d’impugnazione nel termine di cui all’art. 47 cod. proc. civ. causa di consumazione; la successiva istanza di riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ. e il suo rigetto non riaprono il termine per impugnare.

Il Fatto

Le società conduttrici, dopo la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, proponevano opposizione all’esecuzione per rilascio. Il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 30 maggio 2022, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ritenendo pregiudiziale il giudizio sulla validità della transazione intervenuta tra le parti. Ritenendo che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., le società proponevano istanza di riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ., dichiarata inammissibile dal Tribunale. Avverso tale ordinanza le società proponevano regolamento necessario di competenza, impugnando anche, “ove ritenuto necessario”, il provvedimento di sospensione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento per una duplice, concomitante, ragione. In primo luogo, ha rilevato il difetto di interesse all’impugnazione: le ricorrenti avevano espressamente dichiarato di non voler porre in discussione la natura pregiudiziale del processo definito in primo grado, mirando la loro iniziativa solo a far valere l’errata applicazione delle norme che governano la sospensione. L’impugnazione, pertanto, non era volta alla rimozione della sospensione ma a una mera “correzione” della motivazione del provvedimento, non sufficiente a integrare l’interesse giuridicamente tutelabile richiesto dall’ordinamento.

La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21763 del 2021, secondo cui l’interesse all’impugnazione deve essere individuato nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente un mero interesse astratto alla corretta soluzione di una questione giuridica.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che le condizioni di ammissibilità del regolamento, come delineate dalla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, non ricorrevano nel caso di specie. In particolare, nel caso deciso dalle Sezioni Unite la sospensione era stata disposta quando il processo pregiudiziale era ancora pendente in primo grado, mentre nel caso in esame la sospensione era intervenuta dopo la sentenza del giudice di prime cure. La parte che intenda lamentare la violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. avrebbe dovuto attivare direttamente lo strumento del regolamento di competenza, essendo il mancato esercizio del potere d’impugnazione nel termine di cui all’art. 47 cod. proc. civ. causa di consumazione del potere stesso.

La Corte ha infine precisato che una diversa soluzione consentirebbe alle parti del giudizio pregiudicato la proposizione “sine termine” del regolamento, potendo esse formulare un’istanza di riassunzione, vedersela respingere ed essere “de facto” rimesse in termini per contestare la decisione non tempestivamente impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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