La proroga del periodo di prova richiede la forma scritta (Cass. civ. Sez. L n. 17081 del 31.05.2026)
La proroga del periodo di prova pattuito per iscritto deve risultare da atto scritto e motivato, a pena di nullità; il mancato rispetto dell’obbligo rende illegittimo il licenziamento intimato dopo la scadenza del termine originario.