Inammissibilità del ricorso per doglianze reiterative e aspecifiche (Cass. pen. n. 31984 del 26.08.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.