Ne bis in idem cautelare escluso per posizioni soggettive diverse (Cass. pen. Sez. IV n. 31665/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ne bis in idem cautelare non opera quando, nel procedimento invocato come precedente, non sia stata formulata alcuna richiesta di misura nei confronti del medesimo indagato. L’adozione di misure verso altri soggetti, pur coinvolti in un contesto associativo ritenuto coincidente, riguarda posizioni autonome e non estende i propri effetti al ricorrente. Per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operano le presunzioni previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di elementi idonei a superarle. È inammissibile la censura sull’attualità delle esigenze cautelari che non si confronta con la motivazione specifica del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello della Procura contro il rigetto disposto dal giudice per le indagini preliminari, applicava al ricorrente la custodia cautelare in carcere. L’indagato era accusato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati-fine. Secondo l’imputazione provvisoria, avrebbe svolto compiti di trasporto, consegna e successiva distribuzione della sostanza.
La difesa ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione del ne bis in idem cautelare e il difetto di attualità delle esigenze cautelari. Sosteneva che un diverso procedimento riguardasse il medesimo contesto associativo e che le misure adottate in quella sede verso altri indagati dovessero estendere i propri effetti preclusivi al ricorrente. Contestava inoltre il tempo trascorso dalla cessazione delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato sotto entrambi i profili. Quanto al ne bis in idem, rileva che nel precedente procedimento il pubblico ministero non aveva formulato alcuna richiesta cautelare nei confronti del ricorrente. La difesa non aveva neppure documentato o affermato che egli fosse indagato, in quella sede, per il medesimo reato associativo.
Le misure disposte verso altri soggetti non assumono quindi efficacia preclusiva. Anche se alcuni di essi risultavano coinvolti nell’odierno procedimento, le rispettive posizioni restano distinte. Il semplice riferimento a un contesto associativo asseritamente coincidente non consente di configurare un precedente cautelare riferibile al ricorrente.
La censura sull’attualità delle esigenze cautelari non si confrontava, inoltre, con la sequenza temporale valorizzata dal Tribunale. Le condotte risultavano contestate fino al settembre 2024; l’informativa conclusiva era stata depositata nel gennaio 2025 e la richiesta cautelare era stata presentata nel mese successivo. Tali circostanze escludevano che i fatti potessero considerarsi risalenti.
Per il delitto associativo contestato trovava pertanto applicazione la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti richiamati dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. Non erano emersi elementi capaci di escludere le esigenze cautelari o di dimostrare che misure meno afflittive potessero soddisfarle.
All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte, richiamando Corte cost. n. 186/2000, esclude la presenza di ragioni idonee a superare la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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