Autorità portuali enti non economici: ricavi istituzionali esenti da Ires (Cass. civ. Sez. V n. 7688 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Autorità portuali, in quanto enti pubblici non economici riconducibili all’ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non sono soggette a Ires per i proventi delle attività che costituiscono esplicazione delle loro finalità istituzionali. Tali entrate, ancorché contabilizzate tra i ricavi, non integrano esercizio di attività commerciale ai sensi dell’art. 74 T.u.i.r. e restano escluse dalla ripresa a tassazione. Il regime impositivo introdotto dal d.l. n. 68 del 2022, che ha ricondotto le Autorità portuali tra i soggetti passivi Ires, opera solo per i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l’appello dell’ufficio. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002, con cui si contestava all’Autorità portuale una maggiore Ires derivante dall’assoggettamento a tassazione, a titolo di redditi diversi, dei canoni percepiti per la concessione di beni demaniali marittimi e di ulteriori redditi.
Il giudice del rinvio ha accolto in via preliminare l’eccezione di decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, esercitato nel 2008 per un periodo per il quale il termine ordinario era spirato il 31/12/2007. Nel merito, ha comunque escluso che l’ente operasse in regime di impresa e ha ritenuto non imponibili i proventi dei servizi portuali accessori, assorbendo ogni questione sulle ritenute d’acconto.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. La Corte rileva che la sentenza impugnata poggia su una duplice ratio decidendi: la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo e la non imponibilità dei ricavi recuperati a tassazione. Quando una decisione è sorretta da più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerne il dictum, la resistenza di una sola di esse alle censure rende ultronea la verifica delle altre.
Il terzo e il quarto motivo — relativi alla pretesa imponibilità dei ricavi dei servizi portuali e alla deduzione delle ritenute d’acconto — sono ritenuti infondati. La C.t.r. ha correttamente qualificato i proventi delle attività relative al traffico merci, ai servizi ferroviari, alla fornitura di acqua alle navi, ai magazzini e al vettoriamento dell’energia elettrica come entrate attinenti alle finalità istituzionali dell’ente, non riconducibili all’esercizio di impresa.
La conclusione trova conferma nella giurisprudenza amministrativa e ordinaria anteriore alla decisione della Commissione europea del 4.12.2020, attestatasi sulla natura di enti pubblici non economici delle Autorità portuali. La Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione terza, del 9 luglio 2002, secondo cui le finalità e gli scopi istituzionali degli enti sono quelli indicati dalla norma che ne ha disposto l’istituzione, e i precedenti Cass. S.U. n. 4925/2013, Cass. n. 11258/2015, Cass. n. 11261/2015, Cass. n. 6716/2020, Cass. n. 6717/2020 e Cass. n. 27035/2021.
L’accoglimento del terzo e del quarto motivo non è possibile, il che rende i primi due inammissibili per carenza di interesse, poiché rivolti contro una ratio che non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza gravata. Quanto allo ius superveniens, il d.l. n. 68/2022 ha ricondotto le Autorità portuali tra i soggetti passivi Ires ex art. 73, comma 1, lett. c, T.u.i.r., ma si applica ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori, come evidenziato anche da Cass. S.U. n. 28621/2023. Non è pertanto necessario accogliere la richiesta di rinvio. Il ricorso va rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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