Proroga tecnica concessioni bingo: disapplicazione del canone e obbligo di riequilibrio (Cons. Stato n. 3356 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di gestione del gioco del bingo, affidate con gara europea e poi prorogate ex lege, costituiscono concessioni di servizi ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), direttiva 2014/23/UE, cui la direttiva si applica ratione temporis quando la proroga sia disposta dopo il termine di trasposizione. La modifica unilaterale introdotta dal legislatore che proroga la durata e aumenta il canone mensile forfettario non rientra in alcuna ipotesi dell’art. 43 della direttiva e ne è quindi incompatibile. Ne deriva l’obbligo dello Stato, in tutte le sue articolazioni, di disapplicare la norma interna e dell’Amministrazione di rideterminare il rapporto in equilibrio, senza che il concessionario possa pretendere la sola ablazione dell’aumento del canone né la totale sospensione del pagamento.

Il Fatto

Le società appellanti sono titolari di concessioni per l’esercizio del gioco del bingo, operate in regime di proroga tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 636, legge n. 147/2013, più volte modificato e da ultimo con l’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017, che ha elevato il canone mensile. Con istanze ex art. 2 legge n. 241/1990 hanno chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la sospensione del pagamento ovvero l’autorizzazione a versare la misura anteriore all’aumento, offrendo estensione delle garanzie.

L’Agenzia ha respinto le istanze. Il TAR Lazio, dopo aver concesso in sede cautelare il versamento di 2.800,00 euro mensili e sospeso il giudizio in attesa della Corte costituzionale n. 49/2021, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in parte il primo motivo: è erronea la declaratoria di improcedibilità, perché solo la pretesa di versare la misura anteriore all’aumento è superata dal giudicato costituzionale, mentre restano da esaminare le istanze di riequilibrio economico-finanziario e di sospensione dietro garanzia. Respinge però la richiesta di rimessione al primo giudice: la questione rilevata d’ufficio non richiede avviso quando i difensori non sono presenti in udienza, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 10863 del 2023; n. 1032 del 2025).

Sul merito, la Corte muove dalla sentenza della CGUE del 20 marzo 2025, cause riunite C-728/22 e altre. I diritti di gestione affidati con gara costituiscono concessioni di servizi e la direttiva si applica ratione temporis, essendo la proroga intervenuta dopo il termine di trasposizione. La modifica ex lege rientra nell’ambito dell’art. 43, ma non in alcuna delle ipotesi tassative: non vi è clausola contrattuale, mancano i presupposti delle lettere da b) a d), le difficoltà organizzative dello Stato non integrano la circostanza imprevedibile e la modifica è sostanziale, superando ogni soglia.

Ne consegue l’accertata incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017 e del successivo art. 1, comma 1096, legge n. 145/2018, con obbligo di disapplicazione gravante sullo Stato e sull’Agenzia, cui segue l’indizione delle gare. La Corte esclude tuttavia la disapplicazione a senso unico del solo aumento del canone, che altererebbe l’equilibrio in favore del concessionario.

Il Collegio qualifica quindi il rapporto come rapporto di fatto e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., impone di rideterminare l’indennità di occupazione mensile sul fatturato effettivo, superando il criterio forfettario, e di bilanciare vantaggi e svantaggi della proroga, anche con provvedimenti provvisori. Resta esclusa ogni finalità di ristoro dei disagi da COVID-19. Nessun dubbio di costituzionalità emerge, in continuità con la sentenza n. 49/2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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