Inammissibile ricorso del vicino contro titolo edilizio senza prova del pregiudizio (TAR Sardegna n. 703 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione autonome e distinte, entrambe da accertare anche d’ufficio. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il pregiudizio deve essere allegato e riscontrato, non essendo sufficiente la mera prospettazione di insufficienza delle reti o di generico deprezzamento degli immobili. Analoga esigenza di un interesse giuridicamente rilevante vale per l’azione di accertamento esperita in materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili compresi nella lottizzazione “Baia Sant’Anna” in località Portittu Ruju, hanno impugnato la determinazione con cui il responsabile dell’area amministrativa del SUAPE ha assentito il progetto per la realizzazione di due unità immobiliari del corpo F4 del complesso turistico residenziale, unitamente alle delibere consiliari e di Giunta che nel tempo hanno prorogato la convenzione di lottizzazione e approvato le varianti tipologiche, nonché, in via subordinata, la disciplina delle NTA del PUC. Hanno chiesto inoltre l’accertamento dell’inefficacia della convenzione originaria e delle convenzioni successive.

A fondamento dell’iniziativa i ricorrenti hanno dedotto la vicinitas rispetto al lotto interessato dall’edificazione, l’inadeguatezza delle reti idriche e fognarie rispetto ai nuovi insediamenti e la perdita di valore e di godimento dei propri beni. Il Comune e la controinteressata hanno resistito, eccependo tra l’altro il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2021, secondo cui il giudice deve verificare anche d’ufficio la sussistenza tanto della legittimazione quanto dell’interesse al ricorso. La vicinitas non basta: occorre uno specifico pregiudizio, apprezzabile e distinto, derivante dall’atto impugnato.

I ricorrenti sono pacificamente proprietari di immobili all’interno della lottizzazione. Ciò, tuttavia, non integra una posizione adeguatamente differenziata sotto il profilo dell’interesse al ricorso. Le doglianze sul sistema idrico e fognario restano una mera prospettazione di parte, priva di riscontri oggettivi.

Il Tribunale esamina la relazione idraulica allegata al collaudo del 2021 delle opere di urbanizzazione. Il tecnico incaricato ha ritenuto il sistema idrico fognario idoneo ad assorbire le esigenze della lottizzazione anche in rapporto alle nuove costruzioni. La critica dei ricorrenti muove dalla mancata realizzazione dei depuratori previsti dal piano e dall’assenza di valutazioni sui sistemi alternativi, ma non coglie nel segno: la relazione dà atto del passaggio, per tutte le lottizzazioni della baia, a un sistema di sollevamento fognario con pompaggio verso il depuratore centralizzato comunale. Il Collegio aggiunge che le aree F3, R, H e G saranno servite da un impianto fognario completamente nuovo.

Quanto alla dedotta perdita di valore degli immobili e alla compressione del loro godimento, la prospettazione è generica e priva di riscontro, anche perché i pregiudizi non sono stati allegati specificamente per ciascun ricorrente. Le nuove edificazioni sorgeranno nella parte più alta della lottizzazione, mentre le abitazioni dei ricorrenti si collocano a valle: il godimento del paesaggio non risulta quindi pregiudicato.

L’eccezione di difetto di interesse è accolta tanto per la domanda caducatoria quanto per quella di accertamento dell’inefficacia della convenzione originaria e delle proroghe. Anche l’azione di accertamento, in materia di giurisdizione esclusiva, richiede un interesse giuridicamente rilevante. Il Collegio rileva inoltre che dall’accertamento potrebbero derivare conseguenze sulla legittima realizzazione degli immobili degli stessi ricorrenti, circostanza che rafforza il dubbio sulla utilità giuridicamente apprezzabile dell’eventuale accoglimento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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