Obbligo dei tre metri solo per vedute dirette e oblique (Cass. civ. Sez. II n. 26266 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di mantenere la distanza di tre metri dalla finestra da cui si esercita la veduta obliqua, previsto dall’art. 907, comma 2, cod. civ., sussiste solo ove tale veduta sia al contempo diretta e obliqua sullo stesso fondo; ove sia soltanto obliqua, la distanza è quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra, come prescritto dall’art. 906 cod. civ. La disciplina delle distanze dalle vedute ha natura, presupposti e contenuto diversi da quella delle distanze tra costruzioni di cui all’art. 873 cod. civ., poiché la prima tutela il proprietario dall’indiscrezione del vicino, mentre la seconda evita la formazione di intercapedini dannose. Ne consegue che la legittimità urbanistica dell’opera non incide sul rapporto interprivatistico di vicinato. È inammissibile il motivo di cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, contrapponga agli accertamenti di fatto dei giudici di merito una diversa ricostruzione della situazione fattuale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Trani, a demolire la porzione del proprio fabbricato realizzata in ampliamento e sopraelevazione della sagoma originaria, a distanza inferiore a quella imposta dall’art. 907 cod. civ. rispetto alla veduta esercitata da un balcone del fabbricato del vicino.

La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la decisione, rilevando che la modifica impediva e ostacolava la veduta diretta, obliqua e laterale prima esercitata dal balcone dell’attuale controricorrente, e che erano irrilevanti sia il rispetto della distanza di cui all’art. 873 cod. civ. e delle norme locali integrative, sia la piena legittimità urbanistica dell’intervento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, avversati da controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio, richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, ha escluso qualsiasi incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., atteso che la proposta non ha funzione decisoria.

Nel rigettare il primo motivo, la Corte ha enunciato la regola secondo cui l’obbligo dei tre metri sussiste solo ove la veduta sia al contempo diretta e obliqua, mentre se è soltanto obliqua vale la distanza di settantacinque centimetri. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, al di là della denuncia di violazione di legge, si riduceva alla prospettazione di una situazione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, i quali avevano qualificato la veduta come diretta, obliqua e laterale sulla scorta delle fotografie e delle risultanze della CTU.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il concetto di pregiudizio all’economia nazionale, ai sensi dell’art. 2933, secondo comma, cod. civ., si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili o di eccezionale importanza per l’economia nazionale e non è invocabile al fine di evitare la demolizione di un edificio ad uso di abitazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché basato su prospettazioni involgenti fatti nuovi.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la disciplina delle distanze dalle vedute di cui all’art. 907 cod. civ. ha natura, presupposti e contenuto precettivo diversi da quelli dell’art. 873 cod. civ. Le argomentazioni sul rispetto di quest’ultima norma e delle integrative risultano dunque inconferenti rispetto alla ratio della decisione. In conclusione, accertata l’inammissibilità di ciascun motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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