Autotutela edilizia e difetto di autorizzazione sismica: il nesso di presupposizione (TAR Puglia n. 1363 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di annullamento in autotutela di una scia in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 è legittimamente motivato con riferimento al nesso di presupposizione tra il difetto di autorizzazione sismica e il titolo edilizio. L’Amministrazione può riservare le valutazioni di propria competenza all’esito del procedimento attivato presso l’Ufficio Sismico provinciale. In presenza di poteri amministrativi non ancora esercitati, il giudice amministrativo non può pronunciarsi, in ossequio all’art. 34, comma 2, c.p.a.. Le censure generiche e prive di riscontro probatorio non superano il vaglio di legittimità. La perizia di parte ha valore meramente indiziario.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela di una scia in sanatoria rilasciata a un controinteressato ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, per interventi pertinenziali consistenti in due locali tecnici e un ripostiglio.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha respinto l’istanza di riesame, lamentando difetto di motivazione e istruttoria, errata qualificazione delle opere e insussistenza della doppia conformità urbanistica. Una sentenza non definitiva ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, convertendo il rito per l’esame dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i motivi aggiunti ritenendoli infondati. Sul primo motivo, le contestazioni sul difetto di istruttoria sono generiche e smentite dagli accertamenti eseguiti e dagli elementi acquisiti a seguito del sopralluogo. Il diniego è sufficientemente motivato: individua le ragioni ostative all’accoglimento, richiamando la trasmissione della documentazione tecnica sismica all’Ufficio Sismico della Provincia di Lecce.

Il Tribunale valorizza il nesso di presupposizione tra il lamentato difetto di autorizzazione sismica, a monte, e il titolo edilizio in sanatoria, a valle. Su questa base ritiene non censurabile la scelta dell’Ente di soprassedere in attesa dell’esito del procedimento provinciale.

Quanto al secondo motivo, le doglianze sull’errata qualificazione giuridica delle opere sono generiche e prive di supporto probatorio. La perizia di parte allegata all’istanza di riesame non offre elementi contrari, avendo valenza meramente indiziaria e difettando di altri riscontri documentali idonei a confutare gli accertamenti comunali.

Le stesse considerazioni valgono per il terzo motivo, relativo all’insussistenza della doppia conformità urbanistica. I rilievi sulla verifica della sicurezza sismica competono all’Ufficio Sismico della Provincia. Il Comune ha riservato ogni valutazione di sua competenza all’esito di quel procedimento. Allo stato è precluso al Tribunale qualsiasi accertamento, in ossequio all’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciarsi in presenza di poteri non ancora esercitati.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto respinto. Il Collegio compensa tra le parti le spese di lite in ragione della particolarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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