Avanzamento ufficiali, eccesso di potere relativo e divieto di confronto a coppie (Cons. Stato n. 4276 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento degli ufficiali, tanto più ai gradi apicali, è espressione di valutazioni ampiamente discrezionali, sindacabili solo per eccesso di potere in senso relativo. Tale vizio consegue esclusivamente al riscontro di una patente, insostenibile e ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato dall’amministrazione rispetto alle posizioni dei vari aspiranti. Esso non può essere indagato attraverso un sostanziale confronto a coppie fra gli scrutinandi, estrapolando singoli profili di pretesa prevalenza rispetto ai concorrenti prescelti. Il giudizio di avanzamento è legittimamente motivato con la valutazione numerica, che condensa e veicola compiutamente la valutazione amministrativa, senza obbligo di motivazione corrispondente al modello della legge n. 241 del 1990. Opera inoltre il principio di autonomia dei quadri di avanzamento, per cui non è decisiva la circostanza che un concorrente abbia conseguito in anticipo la progressione al grado precedente.

Il Fatto

Un colonnello dell’Arma dei Carabinieri impugnava davanti al TAR Lazio l’esito del giudizio di avanzamento per il 2020 al grado di generale di brigata. La Commissione Superiore di Avanzamento gli aveva attribuito un punteggio finale di 28,47/30, collocandolo tra il 33° e il 34° posto della graduatoria di merito, dunque in posizione non utile. Il divario rispetto ai due ufficiali risultati vincitori era minimo: 28,87 e 28,79 punti.

Il ricorrente lamentava disparità di trattamento, illogicità e scavalcamento, contestando la valutazione delle singole voci di cui all’art. 1058, comma 5, cod. ord. mil. e l’apprezzamento degli incarichi ricoperti. Il TAR rigettava i ricorsi, compensando le spese. Proponeva quindi appello, insistendo sulla disomogeneità del metro valutativo e sul difetto di motivazione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consolidata giurisprudenza amministrativa sul sindacato delle valutazioni della CSA, richiamando la sentenza della Sezione n. 9819 del 2024. Ribadisce che l’illegittimità per eccesso di potere relativo richiede una discrasia patente e insostenibile, non ravvisabile quando l’ufficiale pretermesso sia collocato a grande distanza dagli iscritti in quadro. Il giudizio di avanzamento è legittimamente motivato con il punteggio numerico, che sintetizza gli elementi considerati nel loro insieme ai sensi dell’art. 1058, comma 7, cod. ord. mil..

Su questa base la Corte rileva che le censure, volte a sollecitare un non consentito confronto a coppie focalizzato su singoli parametri, sarebbero già inammissibili. Anche volendo procedere ad analitica disamina, tuttavia, non emergono aporie o asimmetrie di entità tale da rendere ictu oculi insostenibile l’apprezzamento discrezionale. Le differenze tra ufficiali di elevatissimo profilo sono espresse in centesimi di punto, frutto di finissimi apprezzamenti riservati alla Commissione.

Quanto alle qualità morali, di carattere e fisiche, la Corte valorizza il percorso formativo e caratteristico dell’appellante, che non si è collocato ai vertici delle graduatorie e ha riportato un numero inferiore di giudizi apicali rispetto ai controinteressati. Il rilievo della quantità degli encomi è superato dal principio per cui essi contano per la corretta valutazione degli atti compiuti, rimessa alla Commissione.

Sulle qualità professionali, l’enfasi per l’incarico presso i Servizi di informazione è smentita: la normativa richiamata si limita a equiparare quel servizio ai periodi di comando, senza attribuirgli prevalenza sugli incarichi territoriali, qualificanti ai sensi della tabella allegata al Codice. Sulle qualità intellettuali e di cultura, il DPR n. 90 del 2010 ne rapporta il rilievo alla fisionomia istituzionale del ruolo; l’ufficiale non è uno studioso chiamato a incrementare il profilo accademico. Quanto al titolo ISSMI, la documentazione dimostra l’avvenuta frequentazione e il superamento del corso da parte del controinteressato.

Infine, sullo scavalcamento, la Corte conferma l’autonomia dei giudizi annuali ex art. 1060 cod. ord. mil. e l’infondatezza della censura: nelle tornate 2018 e 2019 il ricorrente era già collocato in posizione deteriore rispetto ai controinteressati. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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