Lode non dovuta: discrezionalità della commissione e motivazione non obbligatoria (TAR Lombardia n. 544 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione della lode in sede di esame di laurea costituisce un riconoscimento a carattere premiale, che la disciplina di ateneo qualifica come eventuale e subordina alla valutazione unanime della commissione. I parametri del percorso di studi, della maturità culturale e della qualità della tesi rilevano ai fini dell’assegnazione del voto finale e non integrano il lasciapassare per il punteggio premiale. La decisione di non assegnare la lode non deve essere motivata ed è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. Il punteggio numerico è idoneo a sorreggere l’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990, ove siano predeterminati adeguati criteri di valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente si laurea in scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano con il voto di 110/110, senza ottenere la lode. Impugna il processo verbale dell’esame di laurea, il rigetto del ricorso interno emesso dal Rettore, nonché le previsioni del regolamento didattico del corso, della Scheda unica annuale e del manifesto degli studi, ove interpretate nel senso di collegare la lode alla sola valutazione della tesi.

Con tre motivi deduce il difetto di motivazione del verbale, la violazione dei criteri regolamentari per l’attribuzione della lode e, in via subordinata, l’illegittimità delle fonti didattiche richiamate. Sostiene che la commissione avrebbe dovuto valorizzare l’eccellente carriera accademica, la qualità dell’elaborato e della discussione, nonché la condizione di studente con disturbi specifici di apprendimento certificati. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 838 del 18 luglio 2022.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la memoria di replica depositata dal ricorrente, poiché l’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. consente la replica solo a fronte del deposito avversario di nuovi documenti o nuove memorie, nella specie non intervenuto.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Tribunale muove dall’art. 20, co. 10, del Regolamento didattico d’ateneo, che subordina la lode alla accertata rilevanza dei risultati e alla valutazione unanime della commissione. La norma, osserva il Collegio, non disciplina soltanto il riconoscimento premiale, ma soprattutto l’assegnazione del punteggio complessivo. I parametri richiamati — percorso di studi, maturità culturale, capacità di elaborazione e qualità della tesi — valgono dunque per il voto finale e non costituiscono la condizione per la lode.

La lode resta un’eccezione, pur a fronte di media eccelsa e ottima tesi, il cui riconoscimento è rimesso alla commissione con il solo vincolo dell’unanimità. Da qui la duplice conseguenza: la decisione negativa non richiede motivazione e la determinazione della commissione gode di ampia discrezionalità, insindacabile nel merito dal giudice.

Il Collegio richiama la giurisprudenza già espressa sul voto di laurea: il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990, quando siano predeterminati adeguati criteri di valutazione (T.A.R. Roma, Sez. III, n. 10056 del 2020); il giudizio finale è espressione di discrezionalità tecnica e la commissione è l’unica autorità abilitata a esprimerlo, senza condizionamenti derivanti dalla media dei voti o dal nulla osta del relatore (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, n. 873 del 2018).

Perdono quindi rilievo le censure sull’incidenza dei disturbi specifici di apprendimento e sulle modalità della discussione, così come l’asserita illegittimità delle previsioni regolamentari ulteriori, alle quali la commissione si è legittimamente conformata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione del mancato espletamento di attività difensiva da parte della difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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