Ribasso del cento per cento sulla quota non esclude dalla gara (TAR Lazio n. 5142 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis di gara è governata dai criteri letterale, sistematico e funzionale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con preferenza per il dato testuale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e della par condicio. L’inciso del disciplinare secondo cui “il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento”, formulato al singolare e collocato nella sezione dedicata alla compilazione della busta economica, si riferisce all’offerta nel suo complesso e non alle singole componenti economiche. È pertanto ammissibile l’offerta che preveda il ribasso del 100% limitatamente alla quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, in conformità all’art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023, come introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, il quale consente espressamente che tale quota sia assoggettata a ribasso, fermo restando il tetto massimo del punteggio economico. Una diversa lettura determinerebbe la paradossale conseguenza che un ribasso del 100% comporta l’esclusione mentre uno del 99% attribuisce il punteggio massimo. Difetta, infine, l’interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione di un lotto rispetto al quale l’accoglimento del ricorso non potrebbe comunque procurare alcuna utilità pratica e diretta.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di mandataria di un RTI, ha impugnato gli atti di una procedura aperta indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la manutenzione straordinaria di strade, suddiviso in quattro lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con un unico motivo di ricorso, la società ha dedotto la violazione dell’art. 12.3 del disciplinare di gara, che vieta un ribasso “pari a zero né a cento”, sostenendo che tale limite dovrebbe applicarsi al ribasso sulla quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici di progettazione. La controinteressata, seconda classificata nel Lotto 4, aveva offerto per tutti i lotti un ribasso del 100% su tale quota e, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa, con consequenziale subentro nel Lotto 2.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse limitatamente al Lotto 1, rilevando che l’eventuale accoglimento non avrebbe attribuito alla ricorrente alcuna utilità pratica in relazione a tale lotto, potendo semmai determinare solo l’inserimento in posizione utile per il Lotto 2. La concretezza e attualità dell’interesse ad agire, quali requisiti dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ., non possono fondarsi su effetti meramente indiretti e ipotetici.
Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza della tesi interpretativa della ricorrente. In primo luogo, l’analisi letterale e sistematica del disciplinare ha condotto a ritenere che l’inciso sul divieto di ribasso “pari a zero né a cento” sia formulato al singolare e sia inserito non in prossimità del criterio 4.2 ma nella sezione dedicata alle istruzioni per la compilazione materiale della busta economica. Il riferimento è quindi all’offerta complessiva e non alle singole componenti. L’interpretazione della ricorrente condurrebbe, inoltre, all’esito paradossale che un ribasso del 100% della quota comporterebbe l’esclusione tout court dell’operatore, mentre un ribasso del 99% attribuirebbe il punteggio massimo previsto per il criterio 4.2.
La Corte ha valorizzato altresì l’interpretazione funzionale e teleologica della disciplina di gara, alla luce del d.lgs. n. 209/2024 che, modificando l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023, ha espressamente consentito che la quota del 35% dell’importo dei servizi tecnici possa essere assoggettata a ribasso in sede di offerta, fermo il limite del punteggio economico. In tale quadro, il ribasso proposto non integra una prestazione gratuita, poiché la parte fissa del compenso, pari al 65%, rimane comunque garantita.
Da ultimo, il Tribunale ha richiamato i principi della fiducia e del risultato di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023, affermando che l’interpretazione della legge di gara deve avvenire secondo buona fede, evitando di integrare le regole di gara con significati non chiaramente desumibili dal testo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e comunque respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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