Concorso INPS: il decreto penale non va dichiarato nella domanda (Cons. Stato n. 5338 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego, in quanto lex specialis, vanno interpretate in termini strettamente letterali e non possono essere integrate in via ermeneutica con significati impliciti o inespressi. Ne consegue che l’Amministrazione non può escludere il candidato per l’omessa dichiarazione di una condanna che le clausole del bando non impongono di indicare. In particolare, ove il bando richieda di dichiarare solo le condanne per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici e richiami tassativamente le sole formule alternative ivi elencate, l’omessa indicazione di un decreto penale di condanna non integra gli estremi della dichiarazione mendace. L’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002, richiamato dal bando attraverso l’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, esonera peraltro il dichiarante dall’indicare le iscrizioni non riportate nel casellario a richiesta dei privati, tra cui il decreto penale. La clausola residuale che riserva all’Istituto la facoltà di escludere i destinatari di sentenze penali di condanna configura un’ipotesi discrezionale, che richiede una motivazione specifica.
Il Fatto
Il ricorrente, medico di ruolo presso un’agenzia sanitaria regionale, partecipa al concorso pubblico indetto dall’INPS per il reclutamento di medici di seconda fascia, superando la prova teorico-pratica e la prova orale. A conclusione delle verifiche, l’Amministrazione lo esclude dalla procedura richiamando gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 9, lett. j), del bando, per avere omesso di indicare nella domanda una condanna emessa nei suoi confronti con decreto penale per i reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen..
Il candidato impugna l’esclusione davanti al TAR Lazio, sostenendo che i reati erano già estinti per decorso del tempo e che si trattava comunque di condanna non soggetta a iscrizione nel casellario a richiesta dei privati. Il TAR rigetta il ricorso, ritenendo necessario un provvedimento dichiarativo dell’estinzione da parte del giudice penale. Di qui l’appello, con cui si ribadisce che l’effetto estintivo opera ex lege e che il bando non imponeva alcuna dichiarazione. In via cautelare il candidato era già stato riammesso in graduatoria con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari dell’Istituto. Quanto alla mancata impugnazione del bando, si osserva che il provvedimento di esclusione richiamava plurime disposizioni e che l’esclusione va ricondotta alla previsione dell’art. 2, comma 2, ipotesi discrezionale: legittima, dunque, la censura della clausola unitamente all’atto applicativo, non emergendo dal tenore letterale del bando una portata immediatamente escludente. Quanto all’interesse, si ribadisce la sua consistenza strumentale a una riammissione o a un miglior posizionamento in graduatoria.
Nel merito, la Sezione rileva la piena sovrapponibilità della fattispecie a due propri precedenti (sentt. n. 1132 del 2023 e n. 4710 del 2024), mentre distingue il diverso precedente invocato dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 1723 del 2024), relativo a un bando che imponeva di indicare tutte le condanne.
Il punto centrale è l’interpretazione della lex specialis. L’art. 2 del bando onera di dichiarare di non avere riportato condanne passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e il candidato non ne aveva riportate. L’art. 3, comma 9, lett. j) elenca tassativamente le formule alternative — amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta — senza contemplare il decreto penale di condanna. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il bando, quale atto di autovincolo, non può essere integrato in via ermeneutica (Cons. Stato, sez. IV, n. 1168 del 2025; n. 1148 del 2019).
A conferma, il richiamo operato dal bando all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 impone di applicare l’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313/2002 e l’art. 24, comma 1, lett. e), che escludono l’autodichiarazione del decreto penale. Rileva inoltre la sospensione condizionale della pena, che ai sensi dell’art. 166, comma 2, cod. pen. non può ostacolare l’accesso ai pubblici concorsi.
Residua solo la clausola dell’art. 2, comma 2, che attribuisce all’Istituto una facoltà di esclusione discrezionale. Ma il provvedimento non esterna alcuna valutazione sulla incidenza della condanna, applicando di fatto un paradigma inidoneo. L’appello è quindi accolto con annullamento dell’esclusione e riammissione in graduatoria; le censure sul punteggio sono respinte, non risultando l’anzianità dichiarata pari a quella allegata in giudizio né dedotti profili di illogicità nel potere discrezionale della Commissione. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 166 c.p. – Effetti della sospensione
- Art. 594 c.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
- Art. 612 c.p. – Minaccia