Obbligo del MISE di subentro del liquidatore e cancellazione dell’ipoteca (TAR Emilia-Romagna n. 926 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Ministero della sviluppo economico invita il commissario liquidatore di una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa a dare esecuzione all’art. 72, comma 8, legge fallimentare, in conformità a una sentenza del giudice civile passata in giudicato che ha accertato i presupposti del subentro nel preliminare, costituisce atto dovuto e privo di discrezionalità, tanto nell’an quanto nel quomodo. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento al creditore ipotecario, la cui eventuale pretermissione resta comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990. Non è configurabile alcun esercizio di autotutela, perché l’amministrazione ottempera a un dictum giurisdizionale. Le censure rivolte alla successiva cancellazione dell’ipoteca, non ancora adottata, sono inammissibili per difetto di attualità della lesione.
Il Fatto
Nel 2012 il promissario assegnatario di un alloggio realizzato da una cooperativa conveniva in giudizio la stessa per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento dell’immobile prenotato, quasi integralmente pagato e occupato. Il commissario liquidatore, insediato nella liquidazione coatta amministrativa, chiedeva al Ministero l’autorizzazione al subentro nei contratti preliminari di prenotazione ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare. L’autorizzazione veniva rilasciata con provvedimento prot. n. 19199 dell’11 febbraio 2015.
Il trasferimento non si perfezionava per l’opposizione del creditore ipotecario, titolare di garanzia indivisa sull’intero complesso. La società odierna ricorrente, cessionaria del credito, ne ha proseguito la resistenza. Con sentenza n. 345 del 2020 il Tribunale di Bologna riconosceva l’operatività del comma 8 dell’art. 72. Il Ministero, quindi, invitava il liquidatore a dare esecuzione all’obbligo e a subentrare nel preliminare. La ricorrente impugnava tale nota, unitamente ai successivi riscontri e alla preannunciata cancellazione dell’ipoteca.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di attualità della lesione, sollevata dalla controinteressata. Il Tribunale la respinge: la successiva cancellazione dell’ipoteca rappresenta un atto dovuto nell’an e nel quomodo rispetto al provvedimento impugnato, in forza dell’art. 5 legge n. 400/1975. La legittimità dell’atto presupposto è dunque contestabile già dopo la sua adozione.
Nel merito, la questione centrale attiene alla natura dell’atto ministeriale. Il TAR qualifica la nota del 10 dicembre 2020 come provvedimento vincolato: la sua adozione e il suo contenuto sono imposti dalla sentenza del giudice civile che ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti legali del subentro. L’atto non è espressione di potere discrezionale, ma adempimento di un obbligo giurisdizionale.
Da tale qualificazione discende il rigetto delle censure procedimentali. Non sussisteva alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento alla ricorrente, che pure era a conoscenza della situazione e non era intervenuta nel giudizio civile né aveva proposto opposizione di terzo. Il Tribunale aggiunge che, trattandosi di atto dovuto, l’eventuale pretermissione della partecipazione non potrebbe comunque determinare l’annullamento, per l’operare dell’art. 21 octies legge n. 241/1990.
È esclusa anche la violazione dei principi in materia di autotutela. Gli atti impugnati non derivano dall’esercizio di un potere discrezionale di riesame, ma dall’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale la ricorrente ha prestato acquiescenza di fatto. Quanto all’art. 72, comma 8, legge fallimentare, il TAR ribadisce che il giudice civile ha accertato la data certa del verbale di prenotazione e l’equivalenza della posizione del socio prenotatario rispetto al promissario acquirente, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
La censura relativa all’art. 108 legge fallimentare è infondata: la norma regola i poteri del giudice delegato, non l’adozione di atti amministrativi. Le doglianze dalla sesta all’undicesima, proposte “al buio” contro la cancellazione dell’ipoteca, sono inammissibili, perché rivolte a un provvedimento non dimostrato come adottato, nonostante la possibilità di verifica presso la conservatoria e di accesso agli atti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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