Avviso orale e giudizio di pericolosità sociale al tempo dell’adozione (Cons. Stato n. 7256 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale previsto dal d.lgs. n. 159/2011 è misura amministrativa di prevenzione a spiccata natura preventiva e cautelare, finalizzata a dissuadere il destinatario da condotte illecite sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante. La sua adozione non richiede un accertamento di responsabilità penale, ma un mero giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, fondato su elementi indiziari e sospetti che, nel loro complesso, rivelino una personalità propensa a comportamenti antisociali. Essendo la più tenue tra le misure del citato decreto, essa ben può essere motivata con riferimento a semplici sospetti, purché sostenuti da fatti che rendano ragionevolmente ritenuti i presupposti dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. La legittimità dell’atto si valuta alla stregua del principio tempus regit actum, con riguardo alle circostanze esistenti al momento dell’adozione. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione del giudice all’autorità amministrativa.

Il Fatto

L’appellante è stato destinatario di un avviso orale adottato dal Questore di Verona, fondato su un giudizio di pericolosità sociale desunto da alcuni pregiudizi e da una pendenza penale. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2063/2024.

Il primo giudice ha escluso il vizio di competenza, ritenendo che l’avviso fosse stato emanato dal Questore e soltanto sottoscritto da un funzionario delegato alla firma, e ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per esigenze di tutela immediata della sicurezza pubblica. Nel merito ha ritenuto sussistenti i presupposti della misura sulla base di plurimi indizi, valorizzando anche una condanna risalente e i reiterati deferimenti per illeciti ambientali, e applicando il principio tempus regit actum. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura giuridica dell’istituto, richiamando Cons. di Stato, III Sez., n. 5865/2026: l’ammonimento orale risponde a una funzione dissuasiva e cautelare, fondata su una prognosi formulata ex ante. Si tratta di misura di prevenzione che mira a prevenire reati, non a reprimerli, e per la quale la giurisprudenza esige un onere motivazionale che non implica alcun accertamento di responsabilità.

Su questa base la Sezione precisa che la misura rappresenta il gradino più basso tra quelle previste dal d.lgs. n. 159/2011 e può reggersi su meri sospetti, purché ancorati a elementi di fatto idonei a fondare ragionevolmente i presupposti dell’art. 1 del medesimo decreto. Il potere valutativo del Questore è ampiamente discrezionale e il sindacato di legittimità resta circoscritto alla insussistenza manifesta dei presupposti e alla manifesta irragionevolezza o sproporzione.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Consiglio di Stato non riscontra le doglianze dell’appellante. Il provvedimento impugnato risulta basato su fatti che, complessivamente valutati, non sono privi di rilievo ai fini della legittima adozione della misura e del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Ne consegue che le statuizioni del primo giudice resistono alle censure: la valutazione esperita dall’Amministrazione appare fondata, non manifestamente incongrua o irrazionale e conforme al paradigma normativo, dunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Il Collegio lascia ferma la facoltà dell’appellante di proporre istanza di revoca al Questore, alla luce delle circostanze favorevoli sopravvenute nel corso del giudizio, così riconoscendo uno strumento di adeguamento della misura al mutare dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *