Utilizzabilità dei dati del cellulare sequestrato senza convalida del giudice (Cass. pen. Sez. 3 n. 13024 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mezzi di ricerca della prova, il sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero non richiede la convalida del giudice, poiché il controllo preventivo, da esercitarsi secondo il diritto dell’Unione Europea come interpretato dalla Corte di Giustizia, può essere effettuato anche dal pubblico ministero, il quale, in quanto autorità giudiziaria, procede alle indagini nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche secondo le regole dettate dal legislatore. I dati acquisiti in forza di un decreto di perquisizione e sequestro legittimamente emesso sono utilizzabili anche in un procedimento diverso da quello per cui il sequestro è stato disposto, per fatti costituenti notizia di reato, in assenza di espressi divieti normativi.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, adito in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La gravità indiziaria era stata desunta dalla messaggistica rinvenuta nel telefono cellulare di uno degli indagati, acquisita in un diverso procedimento penale, relativo a lesioni subite dal medesimo, sulla base di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’utilizzo del compendio probatorio nel procedimento per stupefacenti, difettando, ad avviso dei ricorrenti, il presupposto formale per l’acquisizione in assenza di un controllo preventivo del giudice, come richiesto dalla normativa sovranazionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati, aderendo all’indirizzo interpretativo espresso da Sez. 5, n. 8376 del 2025, secondo cui il controllo preventivo sull’acquisizione dei dati informatici, richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, può essere validamente esercitato dal pubblico ministero, in quanto autorità giudiziaria che procede alle indagini nel rispetto delle regole legislative, idonee a garantire i diritti dell’indagato.
Il Collegio ha precisato che la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro non era stata contestata dalla difesa, e che il decreto stesso conteneva una motivazione che faceva espresso riferimento all’attività di narcotraffico, risultando pertanto funzionale all’individuazione degli autori dell’aggressione anche attraverso l’esame del dispositivo dell’aggredito. Ne consegue che nessun ostacolo si frappone all’utilizzo dei dati acquisiti nel procedimento “a quo” anche in quello “ad quem”.
La Corte ha escluso la sussistenza di preclusioni all’utilizzabilità dei dati relativi a fatti diversi da quelli per cui si procede, trattandosi di notizia di reato legittimamente utilizzabile. Ha richiamato, sul punto, il principio affermato da Sez. 2, n. 40451 del 2025, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., rilevando come la messaggistica rientri nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita di autorizzazione giudiziale, diversamente dai tabulati telefonici, assimilati alle intercettazioni.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte ha disposto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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