Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 901 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide sull’equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia è tenuto all’integrale esecuzione. Il giudice fissa il termine per l’adempimento e nomina commissario ad acta per il caso di inerzia. Al commissario non spetta compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto nel procedimento di equa riparazione, aveva accolto la domanda di un gruppo di ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di diverse somme in loro favore, oltre interessi legali, spese e competenze.

Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, non è stato opposto ed è divenuto definitivo. L’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità del ricorso sotto il profilo del rito. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di legge.

Il giudice amministrativo verifica poi il rispetto delle condizioni di procedibilità. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

È decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Nel merito, il Collegio sancisce quindi l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per l’adempimento viene fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio nomina fin da ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni per l’incarico. Al commissario non è dovuto compenso specifico, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Segue la condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, da liquidarsi in favore del difensore antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484, Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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