Amianto in edificio privato e ordinanza sindacale contingibile e urgente (TAR Piemonte n. 561 del 14.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del proprietario di consentire l’accesso all’ARPA per gli accertamenti tecnici sull’eventuale presenza di amianto nella copertura di un fabbricato legittima l’emanazione dell’ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, poiché il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza quando è attuale il pericolo per la salute pubblica. Il proprietario che abbia impedito la verifica non può dolersi, per violazione del divieto di venire contra factum proprium, del difetto di istruttoria o di motivazione dell’atto. La normativa in materia di amianto, nazionale e regionale, si applica anche agli edifici privati non aperti al pubblico, in forza della tutela della salute ex art. 32 Cost..

Il Fatto

A seguito di un esposto, il Comune avviava un procedimento per la verifica della presenza di amianto sulla copertura di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Il Comune richiedeva l’accesso al personale dell’ARPA Piemonte per il sopralluogo e il campionamento, con spese a proprio carico. I proprietari negavano l’accesso e diffidavano dall’introdursi nella proprietà.

Con ordinanza contingibile e urgente il Comune ordinava ai proprietari di verificare la presenza di amianto e, in caso affermativo, di attuare il programma di controllo e manutenzione. I ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Nelle more i ricorrenti sostituivano il manto di copertura; il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La sostituzione della copertura fa venir meno l’interesse all’annullamento, ma la parte ha dichiarato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.; secondo l’Adunanza Plenaria n. 8/2022 è sufficiente dichiarare tale interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria.

Il primo motivo, fondato sul ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza, è infondato. La decisione richiamata definì in rito le domande, con declaratoria di improcedibilità e inammissibilità, senza esaminare la legittimità dell’azione amministrativa; da essa non deriva alcun vincolo conformativo sul successivo esercizio del potere.

Quanto ai presupposti dell’ordinanza, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui rileva non la preesistenza o novità del pericolo, ma la necessità e urgenza attuale di intervenire: il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, rilevando solo l’attualità del pericolo e l’idoneità del provvedimento a rimuoverlo. Nel caso concreto il pericolo derivava dalla possibile presenza di amianto, e l’accertamento tecnico fu impedito dal diniego dei ricorrenti all’accesso dell’ARPA, con spese a carico dell’Amministrazione.

Il difetto di motivazione e di istruttoria è escluso. Il Comune aveva acquisito documentazione fotografica, richiesto il supporto tecnico dell’ARPA e l’accesso alla proprietà, negato dai ricorrenti. Tale condotta non collaborativa, contraria ai principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990, preclude la censura sulla mancata dimostrazione della presenza di amianto, per violazione del divieto di venire contra factum proprium. L’ARPA aveva individuato nel campionamento e nella valutazione del degrado le modalità di accertamento, senza deduzioni tecniche contrarie.

La disciplina del d.m. 6 settembre 1994, emanata in applicazione degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, l. n. 257/1992, e la l. reg. Piemonte n. 30/2008 non escludono gli edifici privati non aperti al pubblico dalla tutela. L’esposto non era anonimo, indicando i segnalanti e provenendo da PEC a essi riferibile; in ogni caso la sua presenza non è condizione di legittimità dell’avvio del procedimento, che risponde alla tutela della salute pubblica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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