Bancarotta distrattiva prefallimentare: pericolo concreto e dolo del concorrente extraneus (Cass. pen. Sez. V n. 36570 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento assume rilievo penale solo se, valutato ex ante secondo le caratteristiche dell’operazione e la situazione finanziaria della società, è idoneo a pregiudicare la garanzia dei creditori, dovendosi verificare con particolare rigore l’attitudine offensiva quando tra la condotta e l’insolvenza intercorra un notevole lasso temporale. Il dolo generico non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori, ma esige che l’agente rappresenti e voglia il fatto distrattivo e ne percepisca la pericolosità per la funzione di garanzia del patrimonio sociale. In tema di concorso nel reato proprio, il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarietà del proprio apporto con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto. La motivazione di merito deve dare conto del pericolo concreto e dell’elemento psicologico mediante una puntuale analisi della fattispecie e degli indici di fraudolenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, giudicando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata all’amministratore di fatto di una s.r.l., dichiarata fallita nel 2021, per i reati di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1) e 2), e 223 legge fall., confermando altresì la condanna di due socie per bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver concorso a distrarre denaro fornendo la disponibilità di conti correnti sui quali ricevevano somme.

L’amministratore di fatto ha proposto ricorso deducendo la mancata rilevazione, ex art. 129 cod. proc. pen., di una sentenza di assoluzione passata in giudicato emessa in distinto procedimento, il vizio di motivazione e l’erronea attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. Le due socie hanno censurato il travisamento delle prove in ordine alla qualificazione dei versamenti come rimborso di finanziamenti, l’elemento soggettivo e, in via subordinata, la mancata riqualificazione in bancarotta preferenziale. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del primo ricorso e il rigetto degli altri.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’amministratore di fatto perché proposto fuori dai casi consentiti. Avverso la sentenza che ratifica il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. possono dedursi solo i vizi dell’accordo e del consenso, il contenuto difforme della pronuncia rispetto alla richiesta, l’applicazione di una pena illegale e la prescrizione maturata prima della convalida: restano precluse le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. II n. 22002 del 2019). La qualificazione giuridica è sindacabile solo se palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione (Sez. VI n. 15009 del 2013) o frutto di errore manifesto (Sez. III n. 34902 del 2015).

Quanto alle socie, la Corte richiama la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta distrattiva prefallimentare, non essendo necessario il nesso causale con il fallimento (Sez. Un. n. 22474 del 2016). Il pericolo va accertato ex ante, tenendo conto della distanza dalla crisi, la cd. zona di rischio penale (Sez. V n. 17819 del 2017; Sez. V n. 28941 del 2024): in bonis l’imprenditore può destinare i beni come ritiene utile. Un notevole lasso temporale impone una verifica particolarmente rigorosa (Sez. V n. 11184 del 2026).

Sul piano soggettivo, il dolo generico esige la consapevolezza della pericolosità dell’operazione per la garanzia patrimoniale (Sez. V n. 38396 del 2017); la motivazione deve dar conto del pericolo concreto e degli indici di fraudolenza. Nel concorso nel reato proprio, il dolo dell’extraneus consiste nella volontarietà dell’apporto con la consapevolezza del depauperamento a danno dei creditori, non richiedendosi la conoscenza del dissesto (Sez. V n. 4710 del 2019; Sez. V n. 12414 del 2016; Sez. V n. 9299 del 2009).

La sentenza impugnata non si è confrontata con la tesi dei finanziamenti a titolo di mutuo, ha omesso di accertare il contesto dei rimborsi e la condizione della società, non ha valutato l’arco temporale tra il 2016 e il dissesto del 2019 né le cause di questo, e non ha spiegato il diverso trattamento riservato al rimborso del finanziamento di altro socio. La motivazione sull’elemento soggettivo è meramente apparente: i giudici hanno confuso il nesso causale con il dolo e omesso di accertare la consapevolezza dell’apporto depauperativo.

Da qui l’accoglimento del primo e del secondo motivo, con assorbimento del terzo, e l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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