Predibattimento, proscioglimento solo senza ragionevole previsione di condanna (Cass. pen. Sez. V n. 36572 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di udienza di comparizione predibattimentale, la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. postula che gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna e non può essere fondata sulla diversa regola dell’insufficienza o contraddittorietà della prova prevista dall’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Quando le alternative ricostruttive dipendono da circostanze specificamente indicate e suscettibili di utile verifica dibattimentale, il giudice non può trasformare l’incertezza allo stato degli atti in una pronuncia definitiva di proscioglimento, ma deve disporre la prosecuzione del giudizio. In tema di diffamazione, la presenza virtuale della persona offesa è equiparabile a quella fisica solo se il mezzo tecnico consente un rapporto comunicativo diretto e contestuale, idoneo ad assicurare un contraddittorio immediato in condizioni di sostanziale parità. Ai fini dell’esimente del diritto di critica politica, l’elaborazione critica non può essere avulsa da un nucleo di verità e non può risolversi in un attacco personale gratuito alla sfera morale altrui.
Il Fatto
Nel corso di un comizio elettorale svoltosi nel giugno 2024 e trasmesso in diretta su una piattaforma social, l’imputata affermava che negli ultimi cinque anni il Comune aveva affidato circa quarantasei incarichi legali, per complessivi euro 186.000, e che il cinquanta per cento di essi era stato conferito a professionisti appartenenti allo studio presso il quale operava il vicesindaco. La persona offesa, destinataria della dichiarazione, proponeva querela per il reato di diffamazione aggravata di cui agli artt. 81, secondo comma, e 595, terzo comma, cod. pen.
All’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, il Tribunale dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste, ritenendo non dimostrata l’assenza della persona offesa e ravvisando in via subordinata l’esimente del diritto di critica politica. Il dispositivo richiamava gli artt. 554-ter e 530, comma 2, cod. proc. pen. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione di ordine processuale: la sentenza predibattimentale concerne un delitto punito con pena alternativa, sicché opera l’art. 554-quater, comma 6, cod. proc. pen., che rende inappellabili le sentenze di non luogo a procedere per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Il ricorso del Pubblico Ministero è pertanto legittimamente proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen., anche per vizi di motivazione declinati come violazione di legge.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La sentenza ha basato la valutazione sulla presenza della persona offesa su una mera congettura, affermando che non poteva escludersi che avesse assistito al comizio o si fosse collegata alla diretta. La presenza dell’offeso, tuttavia, non si ricava dall’omessa indicazione, nella querela, delle modalità con cui apprese l’offesa, né può essere semplicemente ipotizzata in assenza di un dato positivo. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata solo quando offeso, terzi e offensore siano contestualmente presenti; ove manchi un’interlocuzione diretta, si configura la diffamazione (Sez. 6 n. 17563 del 23.03.2023; Sez. 5 n. 10313 del 17.01.2019).
La presenza virtuale è equiparabile a quella fisica solo se il mezzo tecnico assicura un contraddittorio immediato in condizioni di sostanziale parità (Sez. 5 n. 13252 del 04.03.2021; Sez. 5 n. 28675 del 10.06.2022; Sez. 5 n. 5982 del 10.11.2022). Nella diretta social occorre distinguere il flusso audiovisivo, ordinariamente unidirezionale, dagli strumenti accessori di commento: la mera facoltà di inserire un commento scritto non realizza un rapporto diretto con l’offensore. In tal senso la Corte richiama Sez. 5 n. 29458 del 05.06.2025, resa con riguardo a un video TikTok seguito in diretta da remoto.
È fondato anche il secondo motivo. Le dichiarazioni non esprimevano soltanto un apprezzamento polemico, ma attribuivano fatti determinati, espressi mediante dati numerici e percentuali presentati come obiettivamente veri e idonei a evocare favoritismi. Ai fini dell’esimente, pur non essendo richiesta la rigorosa obiettività della cronaca, l’elaborazione critica non può essere avulsa da un nucleo di verità (Sez. 5 n. 31263 del 14.09.2020). La sentenza ha affermato la scriminante senza indicare il riscontro dei dati fattuali e senza confrontarsi con la loro capacità lesiva.
Infine, è fondato il motivo sulla regola di giudizio. L’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. richiede la sola prognosi ragionevole sull’utilità del dibattimento, parametro diverso da quello dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., operante all’esito del dibattimento. Il richiamo a quest’ultimo operato nel dispositivo sovrappone la regola decisoria finale alla diversa soglia prognostica. Gli elementi disponibili non permettevano di escludere una ragionevole previsione di condanna e imponevano la prosecuzione del giudizio: la sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 554-quater c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
- Art. 554-ter c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero