Bancarotta documentale: dolo non presunto dalla qualifica formale (Cass. pen. Sez. V n. 36575 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture contabili, né dalla posizione formale di amministratore, soprattutto quando questi non si sia effettivamente occupato della gestione societaria. Occorre la prova che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero al fine di recare pregiudizio ai creditori. Laddove tale prova difetti, deve escludersi la fraudolenza e può ravvisarsi, al più, la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa. È illegittima la motivazione che fondi l’elemento soggettivo sul principio del “non poteva non sapere”, estraneo alle regole di attribuzione della responsabilità penale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, all’esito di trattazione scritta, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, legge fallimentare. Le si contestava, in concorso con altri, di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili della società in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La ricorrente impugnava la sentenza deducendo l’erronea qualificazione del fatto, che a suo avviso integrava la bancarotta semplice ex art. 217 legge fallimentare, e il difetto dell’elemento soggettivo. Sosteneva di non essere a conoscenza della gestione, di non avere mai consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore e di avere ricoperto un ruolo meramente formale. La questione approdava così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra le ipotesi incriminatrici. L’omessa tenuta delle scritture, frutto di consapevole volontà diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio al fine di arrecare danno ai creditori, integra la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”; la tenuta irregolare o inattendibile configura quella “generica”. In mancanza di dolo, le stesse condotte degradano nella bancarotta semplice documentale.
La motivazione impugnata non si era attenuta a tale linea di demarcazione. Dopo avere formalmente qualificato i fatti come bancarotta fraudolenta documentale “generica”, la Corte territoriale aveva utilizzato argomenti propri dell’ipotesi “specifica”, operando una crasi inammissibile tra condotte ontologicamente alternative, senza chiarire quale fosse la reale contestazione e quale la condotta concretamente ritenuta. A fronte di un’imputazione che contesta la tenuta irregolare, i giudici di merito avevano individuato la condotta fraudolenta nell’omessa custodia e consegna delle scritture al curatore ovvero nell’omessa tenuta per gli anni successivi.
Il punto decisivo riguarda l’elemento soggettivo. La Corte territoriale aveva desunto il dolo dalla mera qualifica formale di amministratrice e dalla consapevolezza delle difficoltà economiche della società, valorizzando la formula “doveva necessariamente raffigurarsi”. Così facendo, aveva applicato di fatto il principio del “non poteva non sapere”, estraneo al nostro ordinamento penale. La motivazione risultava pertanto generica e assertiva, priva di adeguato supporto sul piano della coscienza e volontà richieste dalla fattispecie.
Ne derivava l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo esame.
Nota della Redazione
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