Bancarotta documentale: dolo specifico e prova dell’omessa consegna (Cass. pen. Sez. V n. 35392 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mancata consegna dell’impianto contabile agli organi fallimentari integra l’ipotesi di occultamento di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, r.d. n. 267/1942, che esige la prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, dovendosi altrimenti distinguere la fattispecie da quella di bancarotta semplice. Non è sufficiente, a tal fine, la pacifica indisponibilità delle scritture, ma occorrono indicatori sintomatici quali la consistenza delle poste attive, la natura e l’entità delle passività e l’esposizione debitoria. Persiste, in capo all’amministratore cessato, l’onere di provare la consegna delle scritture al subentrante, ma il giudice non può omettere la valutazione delle prove aliunde acquisite, tanto più quando siano emerse dichiarazioni del liquidatore sulla disponibilità della contabilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado, con il rito abbreviato, al ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in concorso con il liquidatore della società poi dichiarata fallita. All’imputato si contestava di aver omesso la consegna della contabilità agli organi fallimentari, quale amministratore prima e preposto dopo la messa in liquidazione.
L’interessato ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea individuazione del dolo specifico, l’attribuibilità dell’omessa consegna al solo amministratore-liquidatore subentrato e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il ricorso veniva discusso all’udienza del 9 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per primo il terzo motivo, di natura processuale e potenzialmente assorbente, respingendolo. La figura del preposto con funzioni di rappresentanza corrisponde giuridicamente all’institore di cui all’art. 2204 cod. civ., annoverato tra i responsabili dei reati fallimentari dall’art. 227 r.d. n. 267/1942 e titolare della posizione di garanzia insieme all’amministratore. Il mutamento del fatto rileva solo quando determini una trasformazione radicale della fattispecie concreta e un effettivo pregiudizio difensivo, non bastando il confronto letterale tra contestazione e sentenza.
Quanto alla descrizione dell’imputazione, la Corte esclude che la formulazione riveli una “fusione” tra fattispecie: si tratta piuttosto di contestazione alternativa, ammissibile secondo Sez. V n. 8902 del 2021. Il ricorrente, del resto, ha sempre potuto contraddire sui temi dell’apicalità societaria e della riferibilità della condotta.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato per cui l’occultamento delle scritture, che esige il dolo specifico, costituisce fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, a dolo generico, che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (Sez. V n. 33114 del 2020; Sez. V n. 18320 del 2019). L’omessa tenuta può rientrare nell’art. 216, comma primo, n. 2, r.d. n. 267/1942 solo se si accerta che scopo dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori.
La sentenza impugnata, pur richiamando un debito di euro 800.000 a fronte di un attivo di esercizio, non ha individuato gli indicatori del dolo specifico: non è dato conoscere le voci attive né la loro entità, la natura del debito e le passività insinuate. La motivazione presta quindi il fianco a una critica di intrinseca illogicità.
È fondato anche il secondo motivo. È vero che l’amministratore cessato deve provare la consegna delle scritture al subentrante (Sez. V n. 55740 del 2020; Sez. V n. 39160 del 2024), ma le sentenze di merito hanno pretermesso le dichiarazioni del liquidatore, che aveva ammesso di avere avuto la disponibilità dell’impianto contabile senza ricordarne il luogo di deposito. Opaco resta inoltre il quadro sull’attribuibilità della veste di amministratore di fatto dopo la messa in liquidazione, con contrasto tra le due pronunce sulla data di interruzione. La Corte annulla pertanto la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Nota della Redazione
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