Violazione dei sigilli senza rottura se il vincolo è noto (Cass. pen. Sez. 7 n. 9670 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di colui che, edotto del vincolo di sequestro gravante su un bene e della propria nomina a custode, utilizza o consente l’utilizzo del bene in violazione dell’obbligo di immodificabilità, integra il delitto di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. Il reato di violazione dei sigilli si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di una materiale rottura dei sigilli o di segni esteriori dell’avvenuto sequestro. Non è necessaria l’effettiva apposizione di sigilli fisici quando il soggetto sia comunque edotto del vincolo imposto. Il ricorso per cassazione che prospetti una mera rivalutazione delle fonti probatorie, contrapponendo proprie valutazioni di merito a quelle razionalmente motivate dal giudice di merito, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 29 marzo 2023, aveva condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro novecento di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 349, comma 2, cod. pen., per aver violato i sigilli apposti su un’area destinata alla distribuzione di alimenti e bevande, oggetto di sequestro.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza e la qualificazione giuridica della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, ritenendoli sovrapponibili e incentrati sulla richiesta di una rivalutazione alternativa del compendio probatorio. Tale operazione, ha osservato la Corte, esula dal perimetro del giudizio di legittimità, in quanto i giudici di merito avevano fornito un’esauriente e razionale ricostruzione dei fatti.
In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti da cui era emerso che l’area sottoposta a sequestro era risultata aperta alla clientela in più giorni successivi all’apposizione dei sigilli. La Corte territoriale aveva inoltre rimarcato che il verbale di sequestro preventivo e la nomina a custode erano stati preventivamente notificati all’imputato.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 349 cod. pen., non rileva la materiale rottura dei sigilli. Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, la Corte ha affermato che il delitto si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, anche in assenza di sigilli o di segni esteriori del sequestro, a condizione che il soggetto sia edotto del vincolo gravante sul bene. Tale circostanza era integrata nel caso di specie dalla notifica del verbale di sequestro e dalla nomina a custode.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sorretta da argomentazioni razionali, cui la difesa aveva contrapposto mere differenti valutazioni di merito, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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