Diffamazione a mezzo stampa: cronaca, verità putativa e dolo del direttore (Cass. pen. Sez. V n. 31470 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca e di critica non opera quando la notizia pubblicata sia falsa, poiché in tal caso è in radice esclusa la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 cod. pen. L’imputato che invochi la scriminante ha l’onere di provare la verità del fatto narrato. Il significato delle espressioni dipende dall’uso e dal contesto comunicativo, sicché anche le formule allusive e suggestive possono integrare il reato ove, con valutazione di merito insindacabile, siano idonee a ingenerare nel lettore il convincimento della rispondenza a verità del fatto adombrato. La scriminante putativa è ravvisabile solo se il cronista dimostri di avere esaminato, controllato e verificato rigorosamente le fonti. Il direttore responsabile che, con la tecnica narrativa degli articoli, si ponga come ideatore degli scritti pubblicati sotto pseudonimo risponde a titolo di concorso nel delitto di cui all’art. 595 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato un imputato penalmente responsabile, unificati i reati dal vincolo della continuazione, di due ipotesi di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, comma terzo, cod. pen., contestategli quale direttore responsabile di una testata giornalistica on line e quale autore, sotto pseudonimi, di due articoli pubblicati nell’anno 2020.
Gli scritti erano ritenuti offensivi della reputazione di un soggetto, per averlo accostato, con riferimenti in parte inesatti, allo scandalo finanziario dei derivati e dei titoli oggetto di cessione a un istituto di credito. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la natura di critica degli articoli, la propria responsabilità quale mero direttore e l’illegittimità delle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo secondo cui il significato delle espressioni utilizzate nello scritto dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Ne deriva che anche le locuzioni allusive, insinuanti e suggestive possono integrare il reato quando, con insindacabile valutazione di merito, siano reputate idonee a ingenerare nel lettore il convincimento dell’effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato.
Il collegio richiama la regola secondo cui la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento dell’esimente del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione.
La Corte ricorda che il diritto di cronaca trova un limite nel rispetto della reputazione altrui e può essere invocato solo al ricorrere di tre condizioni: la verità della notizia, l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e l’obiettività e continenza dell’informazione. L’imputato che invochi la scriminante ha l’onere di provare la verità della notizia, perché in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti è in radice esclusa l’operatività dell’art. 51 cod. pen.
Negata la verità dei fatti, la scriminante può essere ipotizzata solo sotto il profilo putativo, quando il cronista dimostri di avere assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, tanto più in caso di attribuzione di comportamenti gravi e infamanti a persona determinata; solo una rigorosa verifica delle fonti consente di ravvisare l’errore percettivo che fonda l’esenzione a norma dell’art. 59, comma terzo, cod. pen. Nel caso concreto i giudici di merito hanno apprezzato come non veridica la notizia, evidenziando che l’incedere dei toni degli articoli dà a intendere, anche accostando l’informazione falsa a fatti veri, la volontà di comunicare la notizia diffamatoria e non riscontrata. La censura si riduce a notazione di dissenso e si sofferma su dati secondari.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché orientato a sollecitare una rivisitazione delle emergenze probatorie e in particolare della valenza dimostrativa delle deposizioni dei testimoni di polizia giudiziaria, che avevano identificato il ricorrente come ideatore e protagonista della stesura e della tecnica narrativa degli articoli. Il terzo motivo è respinto: in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa è adeguatamente motivata mediante l’indicazione dei fatti materiali e del percorso logico, facendo buon governo dell’orientamento evocato e dando rilievo alle dichiarazioni della persona offesa e alle ripercussioni emotive della divulgazione delle false notizie, ancora in circolazione nel web.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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