Inammissibile il ricorso per cassazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate (Cass. civ. Sez. 5 n. 27 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico privo di soggettività a rilevanza esterna. La legittimazione a stare in giudizio degli uffici periferici delle Agenzie fiscali, conferita dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 in modo concorrente e alternativo secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria, è limitata ai giudizi di merito. Nella fase di legittimità, solo l’ufficio centrale dell’Agenzia è legittimato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo un avviso di accertamento emesso, per l’anno d’imposta 2010, a titolo di maggiori ricavi per imposte dirette, Irap e Iva. L’accertamento era fondato sull’applicazione dello studio di settore VM01U, rilevando un discostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, censurando la motivazione dell’atto e la mancata valutazione degli elementi giustificativi forniti in sede di contraddittorio preventivo.
L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello, qualificando la stima dello studio di settore come presunzione semplice. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Sicilia, deducendo la natura di presunzione qualificata del risultato dello studio. La società contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la legittimazione della Direzione regionale ricorrente, rilevando l’inammissibilità del ricorso. Richiamato il precedente di cui a Cass. 04/12/2023, n. 33798, ribadisce che il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico privo di soggettività a rilevanza esterna.
La Corte chiarisce che le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 attribuiscono la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l’atto impugnato. Tale capacità, assunta dagli uffici periferici delle Agenzie fiscali, è conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 c.c., così che gli uffici periferici, al pari del direttore, hanno la rappresentanza in giudizio dell’ente nei gradi di merito.
Tuttavia, con specifico riguardo alla fase di legittimità, la Corte evidenzia che gli uffici periferici, sebbene debbano cooperare nella predisposizione della difesa tecnica dell’Agenzia, emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, ma solo l’ufficio centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità.
Pertanto il ricorso viene dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione per le spese, atteso che la società contribuente è rimasta intimata. La Corte rileva infine che, essendo soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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