Continuazione in executivis: onere di allegazione e verifica del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 31882 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di applicazione della continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la parte istante non è gravata da un onere di allegazione, ma ha un mero interesse a rappresentare gli elementi del comune disegno criminoso, sicché la loro mancata indicazione non può essere valorizzata in senso negativo. L’esistenza del medesimo disegno criminoso va accertata con le regole della prova indiziaria, valutando in modo analitico e complessivo il contesto di tempo e luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi e il bene giuridico. La sola prossimità spazio-temporale e l’identità del bene giuridico leso sono elementi neutri, compatibili con la mera inclinazione a delinquere.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra quattro sentenze di condanna, pronunciate tra il 2019 e il 2020 e divenute irrevocabili tra il 2020 e il 2023, tutte relative a reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta.

Il giudice riteneva che i reati non fossero espressione di un medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra le condotte e ravvisando piuttosto una tendenza a delinquere. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ricostruisce anzitutto la nozione di medesimo disegno criminoso, richiamando il proprio precedente Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022. Si tratta della rappresentazione, in capo all’agente, della futura commissione dei reati, risalente a un momento anteriore al primo fatto della serie. Non basta né una scelta di vita né una generica inclinazione al delitto, che rilevano sul piano soggettivo ai sensi degli artt. 102-108 cod. pen.; ma non si richiede nemmeno una progettazione dettagliata di ogni condotta. È sufficiente una programmazione iniziale di più condotte, anche priva di specificità, purché orientata a un unico fine.

La Corte richiama la Corte cost., sentenza n. 183 del 2013, che esige una rappresentazione almeno sommaria dei reati e una finalità unitaria. L’accertamento del momento ideativo si compie con le regole della prova indiziaria, attraverso elementi esemplificativi — contesto di tempo e luogo, modalità esecutive, comunanza di correi, bene giuridico — da apprezzare singolarmente e nel loro insieme.

Sul piano probatorio, il collegio corregge l’orientamento che parla di onere di allegazione a carico dell’istante. Richiamando Sez. 2, 18.11.2010, Sez. 2, 14.2.2014 e l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., si afferma che la parte deve indicare le sentenze, ma non produrle, perché in esecuzione la copia è acquisita dal giudice. Le pronunce che evocano un onere (tra cui Sez. 1, 25.11.2009 e Sez. 1, 20.4.2016) in realtà sottolineano la necessità di una prova effettiva del disegno comune, non di un vero onere giuridico.

La Corte ricorda inoltre che il giudicato copre le questioni decise, non quelle non devolute, e che la mancata prospettazione della continuazione in cognizione non è indice negativo della sua esistenza (Sez. 1, 13/07/2018; Sez. 1, 11/07/2019). Nel caso concreto, il provvedimento impugnato non offre utili indicazioni di violazione: la sola omogeneità del bene giuridico non basta, e l’affermazione sulla pretesa programmazione iniziale del condannato resta meramente labiale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *