Pulizia delle strade e responsabilità dell’ente proprietario per i rifiuti abbandonati (C.G.A.R.S. n. 146 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per l’abbandono di rifiuti lungo le strade, la responsabilità dell’ente proprietario non si fonda sull’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 in via esclusiva, ma sulla norma speciale dell’art. 14, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 285/1992. Quest’ultima impone in via diretta al proprietario o concessionario della strada la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Tale previsione integra il parametro normativo per individuare il profilo della colpa richiesto ai fini dell’ordine di rimozione. Ne deriva un rapporto di specialità tra la disciplina generale sui rifiuti e quella specifica del Codice della strada. L’inadempimento agli obblighi di pulizia, nonostante i formali richiami dell’amministrazione comunale, legittima l’ordinanza sindacale che ingiunge la rimozione dei rifiuti.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo, l’ASP provinciale segnalava la presenza di rifiuti urbani lungo la via di accesso all’agglomerato industriale di proprietà dell’IRSAP, precisando che gli stessi dovevano essere rimossi con urgenza dai Comuni competenti. Il Comune diffidava l’istituto a provvedere alla rimozione e allo smaltimento. L’IRSAP eccepiva la propria incompetenza, richiamando la nota dell’ASP che perimetrava la competenza comunale sul servizio di raccolta.
Il Sindaco adottava quindi un’ordinanza ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, ingiungendo al Consorzio ex ASI e all’IRSAP, ciascuno per le proprie competenze, di rimuovere i rifiuti e pulire le fasce di pertinenza e la sede stradale. L’IRSAP impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia – Catania, che accoglieva il ricorso ritenendo violato l’art. 192 per mancato accertamento della colpevolezza dell’ente. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo di gravame, incentrato sul travisamento dei fatti e sull’erronea applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 285/1992 e 192 del d.lgs. n. 152/2006. Il TAR aveva ritenuto illegittima l’ordinanza perché il Comune avrebbe dovuto preliminarmente accertare la colpevolezza del proprietario della strada prima di ordinarne la pulizia.
Il C.G.A.R.S. richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. II n. 3967 del 2019; Sez. V n. 2171 del 2021), già condiviso dalla Sezione (C.G.A.R.S. n. 396 del 2020). Secondo tale orientamento, l’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice della strada incentra sul gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto e delle pertinenze, e costituisce il parametro normativo per individuare il profilo della colpa ai fini dell’art. 192.
Il Collegio osserva che l’art. 192, comma 3, non consente una responsabilità di tipo oggettivo, poiché richiede il dolo o la colpa del titolare del diritto dominicale sull’area. Per l’abbandono lungo le strade, tuttavia, opera una disciplina speciale: il regime di responsabilità si fonda in via esplicita sul Codice della strada, con specifico riguardo alla pulizia delle strade e delle pertinenze. Tra le due discipline si instaura un rapporto di specialità, che impone al proprietario o concessionario di rimuovere i rifiuti depositati sulla strada e sulle pertinenze.
Dagli atti risulta che l’ordinanza è stata emessa sul combinato disposto delle due norme, dopo che l’IRSAP, ente proprietario della strada, era stata diffidata a più riprese (note del 17.12.2018, 25.01.2019 e 28.03.2019) e dopo un esposto del comitato spontaneo dei residenti. A fronte dell’inadempimento, e non essendo stati individuati gli autori dell’illecito, il Comune ha legittimamente ingiunto la rimozione.
Il Collegio ravvisa quindi l’inadempimento dell’appellata agli obblighi dell’art. 14, comma 1, lettera a), e la sussistenza dei presupposti dell’art. 192, comma 3, essendo il comportamento dell’ente connotato da colpevolezza per non avere provveduto alla manutenzione, gestione e pulizia della strada. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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