Bonifico con IBAN alterato da phishing la banca esegue l’identificativo unico (ABF Collegio di Bologna n. 1144 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che esegue un bonifico conformemente all’identificativo unico comunicato dal cliente dà corretta esecuzione all’ordine, ai sensi dell’art. 24, comma 1, D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017, anche quando l’IBAN sia stato alterato da un terzo mediante tecniche di phishing. Una volta eseguito il pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che riscontri anomalie tra beneficiario e titolare del conto di accredito è tenuto ad attivarsi con sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi, ai sensi dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. 11/2010. Se il recupero riesce solo in parte perché la somma è già stata prelevata dal truffatore, e la banca ha segnalato la frode all’ufficio prevenzione frodi, ha contattato il titolare del conto e collaborato con il prestatore del beneficiario, non sussistono profili di responsabilità a carico dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva dal proprio creditore una mail con la fattura relativa a un pagamento di € 8.673,50, recante l’identificativo unico del conto su cui eseguire il bonifico. Il giorno successivo riceveva, apparentemente dallo stesso mittente, una seconda mail con fattura identica ma IBAN diverso. Il ricorrente disponeva il bonifico su quelle nuove coordinate e ne autorizzava l’esecuzione. Solo dopo l’invio della copia del bonifico al creditore apprendeva che il pagamento era stato indirizzato su un conto differente da quello indicato in fattura: gli indirizzi di partenza delle due mail erano simili ma non coincidenti. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo il ristoro di € 2.442,80.

La banca si costituiva deducendo di aver dato esecuzione all’ordine ricevuto, di aver rilevato la discordanza tra l’intestatario del bonifico, persona giuridica, e il titolare del conto di accredito, persona fisica, e di aver bloccato il conto dopo la segnalazione della truffa. Il prestatore del beneficiario aveva accolto la prima richiesta di riaccredito perché i fondi non erano ancora stati accreditati, ma non la seconda per insufficienza di fondi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra la fattispecie nell’ambito del D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Il punto di partenza è la ricostruzione dei fatti: il ricorrente ha eseguito il bonifico utilizzando un IBAN diverso da quello comunicato con la prima mail e si è avveduto della divergenza degli indirizzi di provenienza solo dopo la segnalazione del creditore.

Su questa base l’operazione è qualificata come autorizzata e correttamente eseguita. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dei collegi ABF, citando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8671/2024, secondo cui il pagamento effettuato dalla banca conformemente all’identificativo unico indicato dal cliente è esattamente eseguito, come dispone l’art. 24, comma 1, D.Lgs. 11/2010. La circostanza che l’IBAN fosse stato inoculato da un truffatore non sposta l’esecuzione dell’ordine dal perimetro della correttezza, perché il cliente ha impartito e autorizzato quel comando.

Il Collegio esamina poi il comportamento successivo dell’intermediario. La banca, eseguito l’ordine, si è avveduta della discordanza tra intestatario del bonifico e titolare del conto di accredito, ha ricevuto dal prestatore del pagatore la conferma della truffa, ha bloccato il conto di accredito e ha respinto l’ulteriore ordine di pagamento verosimilmente inserito dal malfattore. In questo modo ha compiuto gli sforzi ragionevoli richiesti dall’art. 24, comma 2, D.Lgs. 11/2010, non riuscendo nel recupero integrale solo perché parte della somma era già stata prelevata.

Da qui il rigetto: gli elementi acquisiti non consentono di ravvisare profili di responsabilità in capo al resistente. Il Collegio richiama l’art. 24, comma 3, D.Lgs. 11/2010 a sostegno dell’esecuzione secondo l’identificativo unico, con un richiamo ai commi che il testo non armonizza del tutto, e chiude rilevando che il cliente potrà agire nei confronti dell’autore della frode per il recupero della somma prelevata. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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