Responsabilità banca beneficiario per inadeguata verifica antiriciclaggio su bonifico con IBAN errato (ABF Collegio di Roma n. 391 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un ordine di bonifico è eseguito in conformità all’identificativo unico fornito dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento non risponde della inesatta esecuzione ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 11/2010, né è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e il titolare del conto identificato tramite IBAN. Sussiste tuttavia un contatto sociale qualificato tra il pagatore e la banca del beneficiario, fondato sull’affidamento circa il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela. L’inadempimento della disciplina antiriciclaggio, ove renda non individuabile il soggetto che ha ricevuto le somme, è necessario e sufficiente a cagionare il danno e ne aggrava apprezzabilmente il pericolo. Il risarcimento va liquidato con valutazione equitativa, previo riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto acceso presso un terzo intermediario, riceveva una email da una ditta di serramenti con la richiesta di liquidare una fattura di euro 13.400,00 per forniture consegnate. Tramite home banking eseguiva il bonifico sull’IBAN indicato in fattura. Il giorno seguente l’impresa segnalava che l’IBAN non era corretto: il pagatore si avvedeva così di essere stato vittima di una frode secondo lo schema della business email compromise, sporgeva denuncia e chiedeva il recall del bonifico, con esito negativo.

Chiedeva quindi al PSP del beneficiario i dati del titolare del conto, invocando l’ordinanza n. 17415/2024 della Corte di Cassazione, e adiva l’Arbitro domandando la restituzione della somma. L’intermediario convenuto eccepiva di aver eseguito l’ordine conformemente all’IBAN indicato, di aver fornito dati anagrafici corretti e di aver attivato le procedure di recupero, richiamando l’ordinanza n. 21105 del 29 luglio 2024.

La motivazione del Collegio

In via pregiudiziale il Collegio esamina la legittimazione passiva della banca del beneficiario, priva di rapporti contrattuali con il pagatore, e la afferma sulla base del contatto sociale qualificato, richiamando un proprio precedente (decisione n. 5769/2025) e valorizzando l’affidamento circa il rispetto degli obblighi di adeguata verifica da parte di un soggetto professionale coinvolto nella prestazione di servizi di pagamento.

Nel merito, il pagamento risulta eseguito per intero dal pagatore ed è quindi autorizzato, con esclusione del regime di responsabilità della PSD2 e di qualsiasi responsabilità oggettiva del PSP. L’art. 24 d.lgs. n. 11/2010 dispone che l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si ritiene correttamente eseguito e che, se l’identificativo è inesatto, il prestatore non è responsabile. Il Collegio di Coordinamento, decisione n. 162 del 12.01.2017, ha chiarito che i prestatori sono autorizzati a eseguire l’operazione in base al solo IBAN, senza verificare la corrispondenza con il nominativo, e che in caso di identificativo errato si adoperano per il recupero secondo gli obblighi di diligenza professionale.

La difesa del ricorrente fondata sull’ordinanza n. 17415/2024 non è pertinente: quella pronuncia riguarda il c.d. beneficiario deluso, cioè il terzo che avrebbe dovuto ricevere il pagamento, mentre nel caso di specie il ricorrente è il pagatore.

Il Collegio passa allora alla contestata violazione della normativa antiriciclaggio, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 11070/2023 e 6070/2024: gli obblighi di adeguata verifica tutelano i consociati dal rischio di frodi e presentano specificità tale da fondare il contatto sociale qualificato. All’esito dell’istruttoria integrativa disposta nella seduta del 23.10.2025, la banca ha prodotto il documento di identità e la tessera sanitaria del preteso intestatario, la verifica presso il software CRIF e una fattura di utenza elettrica, ma non ha provato i riscontri ulteriori richiesti dalla Sezione V del Provvedimento della Banca d’Italia del 30/07/2019, né ha prodotto il documento di policy antiriciclaggio.

L’inadempimento ha aggravato in maniera determinante il pericolo del danno, precludendo l’individuazione del soggetto e del patrimonio rispondenti: il nesso causale sussiste, ma non coincide senz’altro con l’intero pagamento. Il Collegio riconosce quindi un concorso di colpa del danneggiato e liquida il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., determinando in euro 5.000,00 il risarcimento del danno patrimoniale, oltre al rimborso di euro 20,00 e al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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