Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up-front e ricalcolo penale (ABF Collegio di Roma n. 390 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito non solo per le componenti recurring, ma anche per i costi c.d. up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché agevolmente comprensibile dal consumatore e rispondente a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La penale di anticipata estinzione va calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi dovuti a titolo di riduzione del costo totale del credito.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto il 13 dicembre 2019. Nel febbraio 2025 il rapporto si è estinto anticipatamente, quando dovevano ancora essere pagate 64 rate su 120. In sede di conteggio estintivo l’intermediario ha riconosciuto gli interessi non maturati e un abbuono delle commissioni a favore del finanziatore di Euro 940,90, addebitando una penale di Euro 151,94.
La parte ricorrente, dopo il reclamo, ha chiesto la riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, con il rimborso delle commissioni per la rete distributiva e delle commissioni a favore dell’intermediario, la restituzione della penale e delle quote non dovute, oltre alle spese legali. L’intermediario ha eccepito che le commissioni di distribuzione costituiscono costi di terzi non ripetibili e che nulla era dovuto per le spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993 e dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (sentenza Lexitor), secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il principio è ritenuto applicabile anche ai contratti anteriori, come chiarito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo successivo: la novella dell’art. 11-octies, co. 1, d.l. n. 73/2021, le disposizioni transitorie del comma 2, la declaratoria di illegittimità costituzionale di queste ultime con la sentenza n. 263/2023 per contrasto con gli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., e infine la sostituzione dei periodi del comma 2 a opera dell’art. 27, co. 1, d.l. n. 104/2023. Poiché il contratto è stato stipulato prima del 25 luglio 2021, si applica l’art. 125-sexies nel testo previgente, interpretato secondo la Lexitor, fermo restando che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio richiama la decisione n. 26525 del 2019: le parti possono individuare un criterio differenziato per i costi up-front, purché comprensibile e proporzionale; in mancanza, si applica un’integrazione giudiziale secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c., con criterio analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi. Il Collegio territoriale, dalla riunione del 26 marzo 2020, ha aderito a tale indirizzo, estendendolo al compenso per l’intermediazione creditizia.
Nel caso concreto, le commissioni di distribuzione sono qualificate come costo up-front, mentre per le commissioni a favore del finanziatore è corretto il criterio di riduzione contrattuale. A entrambe si applica il coefficiente del 30,77% proporzionale alla quota residua di interessi. Il rimborso di Euro 940,90 già corrisposto è quindi corretto, mentre sulle commissioni di distribuzione spettano Euro 211,95. Respinta la domanda sulle quote asseritamente non dovute, per mancanza di buste paga.
Sulla penale, il Collegio richiama le decisioni n. 5909 del 2020 e n. 11679 del 2021: l’indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria, e va calcolato sull’importo rimborsato al netto delle riduzioni. Detratti gli Euro 211,95, la penale scende a Euro 149,82, con un’eccedenza di Euro 2,12. Il totale dovuto è quindi di Euro 214,00, oltre interessi legali. Nulla per le spese legali.
Nota della Redazione
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