Bonus volumetrico regionale solo su edifici ultimati e non in corso (TAR Campania n. 4903 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bonus volumetrico del venti per cento previsto dalla normativa regionale sulla rigenerazione urbana presuppone un intervento di ristrutturazione edilizia su un tessuto edilizio esistente da riqualificare. Non spetta all’edificio di recente costruzione, realizzato solo nelle strutture orizzontali e verticali e privo di tompagnature, ancora in corso di realizzazione. La norma va interpretata secondo la sua ratio, che è quella di ridurre il consumo di suolo e migliorare la vivibilità urbana: l’incremento volumetrico indiscriminato contraddirebbe tale finalità. Il richiamo alla nozione di volumetria esistente dettata dalla legge regionale urbanistica non è esaustivo dei presupposti del beneficio. La dichiarazione di inammissibilità della S.C.I.A. non richiede il preavviso di rigetto, perché la segnalazione non avvia un procedimento a istanza di parte. L’ordinanza di demolizione, atto vincolato, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fondo su cui ha realizzato, in forza di un permesso di costruire e di una successiva S.C.I.A. in variante, un complesso residenziale di quattordici appartamenti. Dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2024 ha presentato una nuova segnalazione certificata, per modificare il progetto e fruire del bonus volumetrico del 20% sul volume esistente.

Il Comune ha dichiarato inammissibile la segnalazione, rilevando il contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico e l’esclusione del beneficio per gli edifici non ultimati. Ha poi emesso un’ordinanza di demolizione per le opere difformi dai titoli edilizi. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti con due ricorsi, riuniti dal Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il carattere plurimotivato del provvedimento di inibizione: esso si fonda su due ragioni autonome, ciascuna idonea a sostenerne il dispositivo. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2753 del 2025, il Collegio ricorda che la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici conduce al rigetto dell’intero ricorso.

La ragione esente da vizi attiene ai presupposti del bonus volumetrico. L’art. 33-quater della L.R. 16/2004, introdotto dalla legge regionale di rigenerazione urbana, consente incrementi volumetrici per interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. La ricorrente sosteneva che il richiamo alla nozione di volumetria esistente dell’art. 2 della L.R. 19/2009 ricomprendesse anche l’edificio già costruito e accatastato ma non rifinito.

Il Collegio respinge questa lettura con argomenti letterali e teleologici. La normativa regionale si inquadra nelle misure di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente. Richiamando la Corte costituzionale n. 179 del 2019 e la Corte costituzionale n. 202 del 2021, il Tribunale sottolinea che siffatti incentivi non devono stravolgere l’ordine urbanistico e non possono superare la soglia dell’adeguatezza e della necessità rispetto alle finalità pubbliche perseguite. Un edificio di recente costruzione, realizzato solo nelle strutture e privo di tompagnature, non necessita di interventi di rinnovo tali da giustificare l’incentivo.

Quanto ai vizi formali, la dichiarazione di inammissibilità, pur non rientrando tra i provvedimenti tipici dell’art. 19 della legge n. 241/1990, evidenzia chiaramente l’inidoneità del titolo a produrre effetti abilitanti. Non sussistevano presupposti per una conformazione dell’attività, perché il progetto segnalato non era conforme alla disciplina urbanistica. Il preavviso di rigetto non è dovuto: la S.C.I.A. è dichiarazione di volontà privata e non istanza di parte (richiamato TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2942 del 2024).

Passando al secondo ricorso, il Collegio ritiene l’ordinanza di demolizione adeguatamente motivata in ordine alle opere abusive e alla tipologia della sanzione, applicata perché le opere necessitavano di un permesso di costruire in variante. Il Comune non doveva attendere l’esito del giudizio avverso l’inibizione della S.C.I.A., in virtù del principio di immediata esecutività dei provvedimenti e della doverosità del potere sanzionatorio. Infine, l’ordinanza di demolizione, atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (richiamato Cons. Stato, Sez. VI, n. 3228 del 2024). I ricorsi sono respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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