Box auto fuori terra computabili nella Slp e silenzio assenso (TAR Lombardia n. 610 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, il motivato diniego comunicato dall’amministrazione prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento osta alla formazione tacita del titolo ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Il meccanismo del silenzio assenso è tipizzato dalla legge e non si confonde con il silenzio-inadempimento: è sufficiente una comunicazione reiettiva motivata, intervenuta in pendenza dei termini, a impedire il perfezionamento del titolo, restando onere dell’interessato impugnare tempestivamente l’atto lesivo. Ai fini del computo della superficie lorda di pavimento, le autorimesse realizzate interamente fuori terra e in autonomia costruttiva rispetto al corpo dell’edificio non rientrano nell’esclusione prevista dalla disciplina locale per le sole autorimesse interrate o seminterrate, e concorrono quindi alla capacità edificatoria del lotto. Le pertinenze esterne al fabbricato non possono essere assimilate a opere di urbanizzazione per sottrarle agli indici edilizi.
Il Fatto
La società ricorrente, nell’ambito di un piano attuativo approvato dal Comune nel 2017, presenta in data 11.08.2020 domanda di permesso di costruire per un nuovo edificio abitativo di quattro piani, con annesse aree a parcheggio privato in parte coperte e realizzate fuori terra. Ritenuto decorso il termine procedimentale, la società chiede al Comune l’attestazione del perfezionamento tacito del titolo.
Il Comune riscontra l’istanza con una nota con cui esclude la maturazione del silenzio assenso e contesta la conformità dell’intervento al piano attuativo; segue il preavviso di diniego e, in data 7.01.2021, il diniego definitivo. La società impugna dapprima la mancata formazione del titolo e il preavviso, poi il diniego e gli atti presupposti, infine la variante al piano delle regole che computa le autorimesse fuori terra nella capacità edificatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla domanda di accertamento della formazione tacita del titolo. Rileva che una precedente pronuncia del medesimo Tribunale ha riconosciuto valore provvedimentale alla nota comunale con cui l’ente aveva escluso la scadenza dei termini e contestato la conformità dell’intervento. Tale statuizione è passata in giudicato e rende definitivo l’assunto secondo cui si applica l’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, con il termine di novanta giorni, e non la disciplina regionale invocata dalla ricorrente.
Superata questa questione, il Tribunale verifica se il titolo si sia comunque formato per silenzio assenso. La risposta è negativa: la nota trasmessa in pendenza dei termini contiene un motivato diniego ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, che impedisce il perfezionamento del titolo. Il Collegio distingue nettamente il silenzio-inadempimento dalla fattispecie di formazione tacita del titolo, governata dal meccanismo di tipizzazione legale del silenzio, e ritiene irrilevante che la comunicazione sia antecedente alla scadenza: essa è idonea a ostare al perfezionamento. La domanda di accertamento è quindi respinta.
L’azione di annullamento del preavviso è inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale non lesivo, superato dal provvedimento finale; la domanda risarcitoria è parimenti inammissibile e infondata. Analoga sorte seguono le censure avverso il diniego definitivo, fondate sulla pretesa carenza di potere conseguente alla formazione del titolo tacito, già escluse.
Nel merito, il Tribunale affronta il computo della superficie lorda di pavimento. L’art. 3.3 delle N.T.A. del Piano delle Regole include nella Slp, per le nuove costruzioni, anche le superfici dotate dei requisiti igienico-sanitari per l’agibilità; l’art. 3.3.1 esclude dal calcolo solo le autorimesse pertinenziali realizzate sottosuolo o seminterrate. Poiché i box sono interamente fuori terra, essi rientrano nel computo. Non giova il richiamo all’art. 9 legge n. 122/1989, che consente la deroga solo per i parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di fabbricati esistenti, né all’art. 41 sexies legge n. 1150/1942, coordinato con la disciplina locale. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato sulla superficie accessoria e conferma la legittimità della variante impugnata, espressione di discrezionalità pianificatoria non sindacabile. Spese compensate.
Nota della Redazione
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