Concorso di colpa e rimborso delle operazioni fraudolente su carta di pagamento (ABF Collegio di Roma n. 4580 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di utilizzo fraudolento di una carta di pagamento realizzato mediante la tecnica del c.d. boxing — in cui i truffatori intercettano lo strumento spedito dall’emittente e ne carpiscono le credenziali — sussiste un concorso di colpa tra cliente e intermediario. Il primo viola gli obblighi di custodia dello strumento e delle credenziali di sicurezza personalizzate, posti dall’art. 7 d.lgs. n. 11/2010; il secondo risponde del rischio di impresa derivante dalla spedizione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 11/2010. Ove l’intermediario abbia spontaneamente riconosciuto la propria quota di responsabilità, il rimborso parziale è idoneo a soddisfare la pretesa del ricorrente e il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La ricorrente, dopo un rituale reclamo rimasto senza esito, adisce il Collegio di Roma lamentando operazioni non riconosciute sulla propria carta di debito. Il 12.11.2025, alle ore 14:09, riceve una chiamata da un numero privato: un sedicente operatore, conoscendo tutti i suoi dati, la informa della sostituzione della carta in scadenza e la induce ad accedere all’app, attivando così la carta sostitutiva. Tra le 14:23 e le 14:37 vengono eseguiti un prelievo di euro 600,00, una ricarica di euro 391,00 e un pagamento di euro 130,00, per un totale di euro 1.125,00.

L’intermediario, in fase di riscontro al reclamo, rimborsa il 50% dell’importo, pari a euro 560,00. Il ricorrente chiede il rimborso delle somme residue. L’intermediario, costituendosi, sostiene che le operazioni sono state autorizzate tramite microchip e PIN inserito al primo tentativo, senza anomalie; contesta una colpa grave del cliente per aver comunicato il codice segreto a un falso operatore e rileva che il blocco della carta è avvenuto solo il 18.11.2025, dopo le operazioni contestate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra la fattispecie nell’ipotesi di boxing: la carta di pagamento spedita dall’emittente viene intercettata e utilizzata dai truffatori, che ne carpiscono anche le credenziali. In tale evenienza l’orientamento consolidato ravvisa una ripartizione di responsabilità tra le parti.

Da un lato rileva la violazione, da parte del cliente, degli obblighi di custodia dello strumento di pagamento e delle relative credenziali, riconducibili all’art. 7 d.lgs. n. 11/2010. Dall’altro opera la regola che pone a carico del prestatore di servizi di pagamento il rischio derivante dalla spedizione dello strumento o delle credenziali personalizzate — art. 8, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 — così come attuato dal regolamento della Banca d’Italia del 5.07.2011. L’intermediario, in altri termini, deve adottare presidi idonei a evitare l’ingerenza di terzi nella sfera patrimoniale del cliente.

Su queste basi il Collegio richiama propri precedenti — Collegio di Roma, decisione n. 8860 del 07.06.2022 e Collegio di Roma, decisione n. 1585/2023 — nei quali, valorizzando anche l’omesso invio degli sms alert e criticità organizzative del servizio, la responsabilità è stata ripartita in misura di un terzo a carico del ricorrente e due terzi a carico dell’intermediario.

Nel caso concreto, però, non emergono dagli atti evidenze della telefonata del falso operatore, che per ammissione dello stesso ricorrente proveniva da utenza privata non riconducibile alla banca. Il Collegio ritiene pertanto configurabile un concorso di colpa rispetto al quale il rimborso spontaneo del 50% già riconosciuto dall’intermediario — che richiama l’art. 1227 c.c. — risulta ampiamente satisfattivo delle pretese del ricorrente.

Ne consegue — come disposto nel dispositivo — la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse ad una pronuncia nel merito oltre la somma già riaccreditata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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