Brevetto antirollio: interpretazione delle rivendicazioni e altezza inventiva (Cass. civ. Sez. I n. 10354 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della validità dell’invenzione, dei requisiti di novità intrinseca ed estrinseca e dell’altezza inventiva è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato. L’interpretazione del brevetto, a qualunque effetto resa, costituisce accertamento di fatto circa la portata dell’invenzione e la volontà del titolare, controllabile in cassazione solo in via mediata, attraverso la verifica della correttezza logica e giuridica delle ragioni poste a fondamento del convincimento. Ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 30/2005, la descrizione e i disegni non determinano l’ambito di protezione se la rivendicazione è generica, ma possono chiarirla e interpretarla, in funzione limitativa, quando la puntualizzino. Il difetto originario di allegazione della domanda risarcitoria, ove il giudice di merito abbia adeguatamente motivato, non integra violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società italiana, titolare di un brevetto europeo esteso all’Italia con tutela di un dispositivo antirollio per veicoli a tre ruote, agiva nel 2014 per far accertare che la commercializzazione di un modello concorrente ne costituisse contraffazione, oltre che atto di concorrenza sleale. Un gruppo francese, produttore del modello convenuto, chiedeva in parallelo la nullità della frazione italiana del brevetto. Il Tribunale, dopo due consulenze tecniche, rigettava la domanda di nullità, accertava la contraffazione letterale delle rivendicazioni 1, 2 e 5 e assorbiva la domanda di concorrenza sleale, respingendo quelle risarcitorie.

La Corte d’appello accoglieva il gravame principale del gruppo francese solo quanto all’ordine di ritiro dal commercio, e parzialmente quello incidentale della titolare, condannando la società italiana al risarcimento. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per aver confuso il giudizio di novità con quello di altezza inventiva, avendo la Corte territoriale rilevato che l’anteriorità britannica “non assicura il medesimo risultato tecnico” del brevetto. La Corte dà atto che la sentenza non si è sottratta al vaglio di originalità: ha escluso che l’esperto sarebbe stato indotto, partendo dalla closest prior art e applicando il could-would approach, a innestare la soluzione rivendicata. Il motivo sollecita in realtà un riesame di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, senza denunciare in modo specifico il vizio motivazionale. Irrilevante è poi il richiamo alla giurisprudenza sull’accertamento dei requisiti dell’invenzione, che resta sottratto al sindacato di legittimità.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Il gruppo ricorrente imputava alla Corte d’appello di aver ampliato l’ambito di protezione, eliminando la caratteristica del blocco dei dispositivi di arresto-corsa. La Corte osserva che la rivendicazione dipendente 2, e non la principale 1, contempla quella caratteristica, sicché non vi è stata alcuna alterazione della rivendicazione indipendente. Il motivo contrappone la propria lettura a quella, diversa, dei giudici di merito: l’interpretazione del brevetto è accertamento di fatto, controllabile solo mediatamente (richiamata Cass. n. 12499/2023). Inoltre, la descrizione può essere usata solo per chiarire la rivendicazione, non per determinarla (Cass. n. 22079/2019; Cass. n. 3013/2023).

Il terzo motivo, che lamenta la contraffazione valutata su una definizione illegittima dell’ambito di tutela, è inammissibile per le medesime ragioni: riposa su una lettura delle rivendicazioni smentita dai giudici di merito. Il quarto motivo censura il mancato esame dei pareri tecnici depositati in appello: la Corte rileva che la sanzione dell’art. 345 cod. proc. civ. è correttamente invocata e che la ricorrente, su cui gravava l’onere, non argomenta che tali pareri fossero sottratti al divieto, né ne spiega la decisività.

Gli ultimi due motivi attengono alla domanda risarcitoria. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può dedursi solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, e che l’art. 2697 cod. civ. è violato solo se il giudice abbia errato nell’allocare l’onus probandi, non se si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze. La titolare aveva invocato nel proprio atto introduttivo il danno da commercializzazione del prodotto contraffatto; il richiamo all’art. 125 c.p.i. è inconferente, riguardando il quantum. Il sesto motivo, infine, è inammissibile perché censura la presenza o meno di allegazioni difensive, non un fatto storico.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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