Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e inammissibilità temporale del ricorso (ABF Collegio di Torino n. 3550 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 e non ancora prescritti a quella data, la prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi è decennale e decorre dalla scadenza puntuale del titolo, non dal termine dell’anno solare in cui il buono cessa di essere fruttifero. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non costituisce fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 c.c. e non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. Se il termine è decorso prima del sesto anno anteriore alla proposizione del ricorso, la controversia è inammissibile per incompetenza temporale dell’ABF.

Il Fatto

Il ricorrente chiede il rimborso di due buoni fruttiferi postali a termine, della serie AD, emessi nel 1995 per un valore complessivo di lire un milione e cinquecentomila. Secondo la prospettazione, l’intermediario avrebbe opposto in sede di rimborso una prescrizione decennale, mentre sul retro dei titoli era indicato un termine quinquennale e la modulistica utilizzata era quella dei buoni ordinari, con la sola apposizione di un timbro diagonale recante la dicitura “a termine”. Su queste basi il ricorrente deduce la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza e chiede il rimborso secondo il rendimento originariamente previsto, oltre agli interessi legali.

L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF, e nel merito sostiene la validità della prescrizione decennale, richiamando la disciplina di settore e la serie di appartenenza dei titoli.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia e la respinge: i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari, perché difettano del requisito della trasferibilità, non essendo cedibili né destinati alla negoziazione sui mercati. La competenza dell’ABF è quindi affermata, in linea con l’orientamento richiamato del Collegio di Coordinamento.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le condizioni dei titoli: sul fronte e sul retro compare la dicitura “a termine”, mentre solo sul retro è apposto a timbro il riferimento alla serie AD e ai rendimenti. Il richiamo all’orientamento sui buoni della serie AA1 emessi su modulistica di altra serie porta a valorizzare il principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, ma nel caso concreto le condizioni risultano comunque individuabili attraverso la serie e la data di emissione.

Sul termine prescrizionale il Collegio applica l’art. 10, comma 2, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, che ha esteso anche ai buoni già emessi e non ancora prescritti la regola dell’art. 8: la prescrizione è decennale e decorre dalla scadenza del titolo. Viene richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/24 e la giurisprudenza di legittimità secondo cui il dies a quo coincide con la scadenza puntuale e non con il termine dell’anno solare di fruttuosità. Applicando il criterio alle due emissioni del 1995, con scadenza nel 2006, i termini si sono maturati nel 2016, senza atti interruttivi.

Il Collegio esclude poi che la dedotta violazione degli obblighi informativi possa spostare il dies a quo: la mancata consegna del foglio informativo non è fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 c.c., perché rilevano solo gli impedimenti di natura legale e non l’incertezza sulle modalità di esercizio del diritto. Si osserva inoltre che nel 1995 non era previsto l’obbligo di consegna del foglio informativo analitico, introdotto solo dal D.M. 19 dicembre 2000.

Poiché la richiesta di rimborso è stata presentata il 19/01/2026 e il ricorso è stato proposto il 22 gennaio 2026, cioè dopo il decorso dei termini e oltre il sesto anno anteriore alla proposizione, il Collegio richiama il paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale della Banca d’Italia e dichiara il ricorso inammissibile ratione temporis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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