Prescrizione dalla scadenza e incompetenza temporale per domanda risarcitoria sui BFP (ABF Collegio di Napoli n. 3745 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali emessi dopo il D.M. 19 dicembre 2000 il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo, e non dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità. La mancata consegna del Foglio Informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, non sussistendo alcun impedimento giuridico all’esercizio del diritto. La domanda che investa l’omessa informazione come fonte di responsabilità si radica nella data della condotta e resta estranea alla competenza temporale dell’Arbitro se anteriore al sesto anno precedente al ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero postale emesso il 28 novembre 2001 per un valore nominale di € 10.000,00, si vedeva negare il rimborso dall’intermediario per intervenuta prescrizione. Il titolo apparteneva alla serie a termine “AA3”, collocata tra il 23 ottobre 2001 e il 2 maggio 2002.
Dopo il reclamo del 24 ottobre 2024, riscontrato negativamente, il ricorrente proponeva ricorso il 22 ottobre 2025, lamentando l’assenza sul titolo di informazioni sulla scadenza e la mancata consegna del Foglio Informativo. Chiedeva la condanna al rimborso con interessi e rivalutazione. L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia e temporale e, nel merito, la decorrenza del termine prescrizionale dalla scadenza.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza per materia. È pacifico che i buoni fruttiferi postali non costituiscano strumenti finanziari né prodotti finanziari soggetti a collocamento ai fini del T.U.F., essendo incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. Richiama sul punto gli orientamenti del Collegio di coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio distingue la causa petendi. Se la domanda investe l’esigibilità della prestazione contrattuale — restituzione del nominale e dei rendimenti — la controversia resta devoluta all’Arbitro anche se il contratto è anteriore al limite temporale. Diversamente accade quando oggetto del ricorso sia la violazione di regole di condotta: rileva allora la data in cui quella violazione è stata posta in essere, come affermato dalla decisione n. 4656/2022.
Nel merito, il titolo aveva durata massima di sette anni. Il Collegio ricostruisce il contrasto sul computo: il Collegio di coordinamento n. 8056/2019, con riferimento a un buono serie AA2, aveva individuato la scadenza nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione; la successiva decisione n. 6196/2024 ha recepito l’orientamento della Suprema Corte, che valorizzando l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 ha collocato il dies a quo nella data di scadenza del titolo (Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 2023).
Anche seguendo l’orientamento più risalente, la scadenza andrebbe collocata al più tardi al 31.12.2018, e correttamente al 29.11.2018. La prescrizione sarebbe dunque decorsa dal 29.11.2018 o, al più tardi, dal 1° gennaio 2019. La prima richiesta di rimborso, non risultando atti interruttivi, è del 24.10.2024: ben oltre il termine, comunque lo si computi.
Il Collegio esclude poi che il termine non sia iniziato ex art. 2935 c.c. per effetto delle omesse informazioni. È consolidato l’orientamento secondo cui la mancata consegna del Foglio Informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione (decisione n. 17814/2019). Residua in teoria la possibilità di valorizzare la responsabilità precontrattuale o l’inadempimento, ma la decisione n. 11113/25 ha precisato che l’obbligo informativo permane solo fino alla prescrizione del diritto al rimborso: la pretesa violazione sarebbe cessata entro il 1° gennaio 2019, fuori dal periodo rilevante per la competenza temporale (22 ottobre 2019 – 22 ottobre 2025). La domanda è pertanto inammissibile e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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