Truffa mediante bonifici istantanei e legittimazione passiva della banca del beneficiario (ABF Collegio di Roma n. 2474 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento che coinvolgono più intermediari, il cliente può accedere all’Arbitro Bancario Finanziario non solo lamentando la scorrettezza della condotta della banca presso cui ha radicato il rapporto, ma anche quella del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La legittimazione passiva di quest’ultimo si fonda sul c.d. contatto sociale qualificato, che estende la nozione di “cliente” e i doveri di comportamento attivo previsti dal d.lgs. n. 11/2010. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela ex d.lgs. n. 231/2007, se correttamente assolti e documentati, escludono la responsabilità dell’intermediario per la fraudolenta destinazione dei fondi.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato telefonicamente da soggetti che si presentavano come appartenenti all’assistenza della propria banca, i quali lo avvisavano di un presunto furto di identità e lo invitavano a “mettere in sicurezza” i risparmi. In più occasioni, nell’arco di tre giorni, il ricorrente disponeva così dieci bonifici istantanei per complessivi 126.099,00 euro in favore di conti accesi presso l’intermediario convenuto.
Il ricorrente agisce dinanzi all’ABF chiedendo il riaccredito delle somme, imputando alla banca destinataria il mancato assolvimento degli obblighi di identificazione e verifica della clientela in materia di antiriciclaggio, il cui rispetto avrebbe potuto impedire la frode. L’intermediario eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica, oltre ad aver bloccato i conti beneficiari su sequestro dell’A.G.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. La controversia ha ad oggetto il disconoscimento di dieci bonifici istantanei e parte convenuta è l’intermediario presso cui sono intrattenuti i conti “di destinazione”. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata: le previsioni del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 pongono obblighi di comportamento a carico dei prestatori dei servizi di pagamento dei beneficiari, facendo sorgere in capo all’intermediario resistente doveri attivi per il buon fine delle operazioni.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 14712 del 2007) e il Collegio di coordinamento (dec. n. 7283 del 2018), il Collegio riconduce la fattispecie al c.d. contatto sociale qualificato, che delimita il perimetro della legittimazione passiva dell’intermediario.
Nel merito, il ricorrente imputa alla banca il mancato assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma di tale asserzione non offre alcuna dimostrazione. Poiché gli obblighi di identificazione sono tesi anche a tutelare i consociati dal rischio di frodi (Coll. coord., dec. n. 6070 del 2024), il Collegio ha acquisito ulteriori elementi, invitando l’intermediario a produrre la documentazione relativa alla procedura di adeguata verifica.
Dalla documentazione prodotta emerge che i questionari sono sottoscritti con firma autografa, circostanza che attesta lo svolgimento dell’adempimento alla presenza dei correntisti e non a distanza, con indicazione degli estremi del documento d’identità di ciascun soggetto censito. Il Collegio qualifica quindi le regole di adeguata verifica come tipizzazione della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni professionali della banca, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., richiamando Coll. Roma, dec. n. 3913 del 2025. Applicando gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 231/2007, il Collegio conclude che, in caso di identificazione in presenza, gli obblighi sono assolti tramite acquisizione dei dati previa esibizione di un documento valido, con estensione delle verifiche commisurata al livello di rischio.
Alla luce della documentazione e del quadro normativo, il Collegio ritiene che gli obblighi di adeguata verifica siano stati correttamente assolti. Il ricorso, pertanto, non è fondato e viene respinto.
Nota della Redazione
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