Coerede del libretto di risparmio: liquidazione della quota senza quietanza congiunta (ABF Collegio di Napoli n. 825 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ciascun coerede può agire singolarmente nei confronti dell’intermediario bancario per ottenere la liquidazione della quota di propria spettanza delle somme depositate su un libretto di risparmio caduto in successione. Il debitore dell’eredità che paga uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti, restando le eventuali contestazioni sulla misura delle quote questione interna tra gli eredi. L’intermediario non può opporre la necessità di una quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, salvo che risulti un’esplicita opposizione degli altri coeredi. La disciplina speciale dei libretti, dopo l’abrogazione delle norme eccezionali, non deroga al principio generale della solidarietà ex art. 1292 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in qualità di coerede per metà della defunta zia, deceduta nel dicembre 2021, con la restante quota spettante al fratello coerede. Alla data del decesso la dante causa risultava titolare presso l’intermediario di un libretto di risparmio con saldo attivo di € 16.922,62.

Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione della propria quota, pari a € 8.494,90, che l’intermediario rifiuta di corrispondere pretendendo una quietanza congiunta di tutti i coeredi. L’intermediario, costituitosi, invoca gli artt. 184 e 187 d.P.R. n. 256/1989 e sostiene che, in assenza di quietanza congiunta, lo scorporo della quota richiederebbe un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, perché i crediti del de cuius entrerebbero nella comunione ereditaria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie il ricorso. Richiamando l’orientamento dei Collegi territoriali, conforme a Coll. Coordinamento n. 27252/2018 e a Cass. S.U. n. 24657/2007, si afferma che ciascun coerede può agire singolarmente per l’adempimento dell’intero credito ereditario e che il debitore che paga uno dei coeredi è liberato verso tutti. Non è quindi necessario che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi.

Quanto ai libretti di risparmio, i Collegi ABF hanno concluso che lo stesso principio si applica anche a tali rapporti. Il Collegio richiama Coll. ABF Napoli n. 5597/2024, secondo cui, in assenza di esplicita opposizione di alcuno dei coeredi, l’intermediario è tenuto a rimborsare all’erede richiedente la quota di spettanza, senza poter opporre la necessità di una quietanza sottoscritta da tutti. Viene citata anche Coll. ABF Napoli n. 10904/2022, che sottolinea come gli artt. 184 e 187 d.P.R. n. 256/1989 risultino abrogati dalla normativa sopravvenuta e, in particolare, dal d.m. 6.6.2002, evidenziando che già l’art. 187, co. 2, prevedeva la possibilità di liquidare le quote anche in mancanza della quietanza congiunta.

Il rifiuto dell’intermediario può ritenersi legittimo soltanto in presenza di un’opposizione degli altri coeredi. Nel caso di specie non risulta alcuna esplicita opposizione da parte dell’altro coerede. Il Collegio richiama inoltre Coll. Coordinamento n. 19782/2020, secondo cui la disciplina del d.m. Tesoro 19.12.2000 e del d.m. MEF 6.6.2002, innovando la precedente regolamentazione, non prevede regole specifiche per il decesso di uno dei cointestatari, confermando così l’applicabilità della disciplina generale dell’art. 1292 c.c.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso: l’intermediario dovrà liquidare al ricorrente, nella sua veste di coerede, la metà delle somme depositate sul libretto, senza necessità di quietanza congiunta. Il Collegio dispone inoltre il versamento del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1292 c.c.

Tutte le 68 sentenze sull'art. 1292 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *