Trattenuta TFR su cessione del quinto legittima se clausola sottoscritta (ABF Collegio di Milano n. 2472 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione del quinto dello stipendio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con cessione ancora in corso, l’art. 55 del d.p.r. n. 180/1950 estende gli effetti della cessione alle indennità maturate e l’art. 43 del medesimo decreto consente la ritenuta del TFR fino alla concorrenza dell’intero residuo debito, purché tale previsione sia riprodotta nel contratto e la relativa clausola sia specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. Il ricorso proposto all’ABF prima del decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo è inammissibile per difetto del preventivo esperimento della fase di reclamo. Il ricorso è invece ammissibile verso il soggetto che ha operato come collocatore del prodotto finanziario, in relazione alle contestazioni di natura informativa e precontrattuale.

Il Fatto

La ricorrente contesta l’illegittimità delle trattenute operate sulle proprie quote di TFR dall’intermediario B, cui risulta affidato in gestione il contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato con l’intermediario A. Sostiene di non aver ricevuto copia del contratto in sede di stipula, di non essere stata informata dell’esistenza della clausola sulla trattenuta del TFR e di averla conosciuta solo a seguito di reiterate richieste.

Chiede l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute, la restituzione delle somme e la condanna degli intermediari, in via solidale, anche al rendiconto. L’intermediario A eccepisce il difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mera banca collocatrice. L’intermediario B eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal reclamo e, nel merito, la legittimità dell’escussione del TFR.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario B. La ricorrente ha inviato la PEC di contestazione il 17 settembre 2025 e ha presentato ricorso il 02/10/2025, senza attendere il decorso dei sessanta giorni previsti dalle disposizioni ABF. La stessa ricorrente ha riconosciuto di non aver rispettato i termini procedurali, invocando l’urgenza legata alla propria condizione economica. L’eccezione è accolta e il ricorso è dichiarato inammissibile verso tale intermediario.

L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario A non è invece accolta. La ricorrente ha contestato a tale soggetto la mancata consegna del contratto e le omissioni informative di natura precontrattuale, rispetto alle quali rileva il ruolo di “collocatore” del prodotto finanziario.

Nel merito, il Collegio richiama l’art. 52 del d.p.r. n. 180/1950, che consente la cessione di quote di stipendio non superiori al quinto, e l’art. 55, che alla cessazione del servizio estende gli effetti della cessione alle indennità dovute. L’art. 43 prevede che tale somma sia ritenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito. Ne deriva che il datore di lavoro deve trattenere integralmente le quote di TFR fino a concorrenza del residuo, laddove tale previsione sia riprodotta nel contratto.

Quanto alle contestazioni sulla mancata consegna e sulla mancata pattuizione del vincolo, il Collegio rileva che la copia del contratto versata in atti è sottoscritta dalla cliente, che ha dichiarato di aver ricevuto copia e ha prestato la doppia sottoscrizione per l’approvazione specifica delle clausole vessatorie, tra cui la clausola 6.1 relativa al TFR. Il ricorso è pertanto rigettato nei confronti dell’intermediario A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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