Carenza sopravvenuta di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 926 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo, preso atto della concorde richiesta delle parti, dispone l’integrale compensazione delle spese di lite. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che la pretesa dedotta in giudizio non abbia più utilità per il ricorrente e che questi vi rinunci, anche solo implicitamente, attraverso la dichiarazione resa in udienza. In tal caso il giudizio si chiude con una pronuncia di rito, che non esamina il merito delle censure.

Il Fatto

Con D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021 l’amministrazione regionale indiceva un concorso pubblico per il reclutamento di personale da assegnare ai Centri per l’impiego, articolato in due profili professionali. Il ricorrente partecipava alla selezione per entrambi i profili, dichiarando nella domanda lo stato di invalido civile e la necessità di ausili e tempi aggiuntivi ai sensi della legge n. 104/1992.

Approvata la graduatoria con D.D.G. n. 3247 del 25.07.2023, il ricorrente impugnava tale atto, unitamente agli atti connessi, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva conseguente allo stato di invalidità e chiedendo l’inserimento tra i vincitori con assegnazione della sede. Successivamente impugnava con motivi aggiunti anche il D.D.G. n. 4538 del 26.10.2023, che aveva disposto lo scorrimento della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che all’udienza pubblica del 13 marzo 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo contestualmente la compensazione integrale delle spese di lite.

Il rappresentante dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presente in udienza, si associava interamente alla richiesta. Le parti hanno quindi manifestato una posizione convergente sia sull’esito del giudizio sia sul regolamento delle spese.

Il Tribunale, preso atto di tale dichiarazione, dichiara improcedibile tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La pronuncia ha natura di rito e non investe il merito delle censure articolate avverso la graduatoria e gli atti di scorrimento.

Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione fra le parti, così come concordemente richiesto dai difensori. La decisione recepisce quindi l’assetto processuale delineato dalle parti stesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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